Il destinatario di fatturazioni "soggettivamente" inesistenti non può detrarre l'imposta indebitamente indicata in fattura. E' quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 20968 del 1° agosto 2008. La controversia sulla quale è stata chiamata a pronunciarsi la Suprema corte trae origine dall'impugnazione di un avviso di accertamento, con il quale l'ufficio aveva recuperato a tassazione l'Iva indicata in fatture emesse da un soggetto diverso dall'effettivo fornitore. Il ricorso presentato dal contribuente era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale. Il successivo appello della società veniva, invece, accolto dai giudici di secondo grado.

L'agenzia delle Entrate presentava ricorso per cassazione censurando la pronuncia per avere la Ctr ritenuto detraibile l'Iva risultante da fatture "soggettivamente" inesistenti.

Prima di esaminare la sentenza in commento, è opportuno ricordare che la Cassazione, in precedenti pronunce, aveva già affermato che nella specifica ipotesi di costi documentati da fatture emesse da un soggetto diverso rispetto all'effettivo fornitore di beni o di servizi, l'imposta è dovuta dalla società venditrice per l'intero ammontare indicato in fattura, mentre la società acquirente non può usufruire della corrispondente detrazione.

Secondo l'orientamento più volte espresso dalla Suprema corte, ciò trova giustificazione nel fatto che in presenza di fatture per operazioni:

oggettivamente" inesistenti (operazioni inesistenti in senso assoluto), la detrazione dell'imposta non è ammessa in quanto la cessione dei beni o la prestazione di servizi, cui si riferisce la fattura, non è stata mai eseguita e, quindi, manca l'acquisizione dei beni o dei servizi da parte dell'imprenditore, dell'artista o del professionista

soggettivamente" inesistenti (ad esempio, se le operazioni sono avvenute tra soggetti diversi da quelli documentalmente apparenti, oppure se gli acquisti di beni o servizi sono avvenuti "a nero" presso altri soggetti, diversi dalle società compiacenti che hanno emesso le fatture), non è ammessa la detrazione dell'Iva fatturata dalla società fittizia, in quanto gli acquisti, proprio perché privi dell'ufficialità, sono avvenuti senza pagamento dell'imposta (cfr sentenze 14337/2002, 309/2006, 5717/2007).

Al riguardo, va aggiunto che sempre la Cassazione, con la sentenza n. 3550 del 12/3/2002, aveva affermato che "si ricorre alla fattispecie soggettivamente falsa quando si ha necessità di ufficializzare beni o servizi acquistati di contrabbando o da soggetti che non possono o non vogliono apparire; in quest'ultimo caso, è evidente che gli acquisti avvengono senza il pagamento dell'Iva proprio perché privi dell'ufficialità, né si possono riconoscere le detrazioni per l'Iva fatturata dalle società inesistenti".

Con la sentenza n. 20968/2008, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso presentato dall'agenzia delle Entrate, affermando che il destinatario delle fatturazioni relative a operazioni "soggettivamente" inesistenti non può detrarre l'imposta indebitamente indicata nella fattura emessa da un soggetto diverso da colui che ha effettivamente eseguito la prestazione economica.

La Corte, uniformandosi all'indirizzo espresso nella sentenza n. 5719/2007, ha anche ribadito il principio secondo cui, in tema di Iva, l'emissione della fattura da parte di un soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione non è riconducibile alla fattispecie prevista dall'articolo 41, comma 3, del Dpr 633/1972 (nel testo applicabile ratione temporis), concernente "l'emissione di fattura recante indicazioni incomplete o inesatte", né a quella contemplata dall'articolo 21, comma 2, n. 1, dello stesso decreto Iva, relativa "all'omissione dell'indicazione dei soggetti tra cui è effettuata l'operazione" (cfr Cassazione, sentenza n. 15374/2002).

Per la Cassazione, il caso in esame si qualifica, invece, come "fatturazione di un'operazione soggettivamente inesistente, per la quale non è consentita la detrazione dell'Iva indicata nelle fatture emesse da chi non è stato controparte nel rapporto riguardante l'operazione fatturata".

La detrazione dell'Iva è ammessa solo in presenza di fatture provenienti dal soggetto che effettua realmente la cessione o la prestazione, ovvero che è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, a nulla rilevando che dette fatture costituiscano la "copertura" di operazioni commerciali poste in essere da altri soggetti diversi dall'effettivo fornitore.

Da ciò consegue che il pagamento effettuato dal cessionario nei confronti della società "cartiera" (cedente) non può ritenersi imposta pagata a titolo di rivalsa, con conseguente impossibilità per il destinatario di fatturazioni "soggettivamente inesistenti" di fruire della relativa detrazione.

Sentenza n. 20968 del 1° agosto 2008

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