Anche se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale IVA dell’anno di competenza e non ha provveduto alla detrazione o compensazione in quello successivo all’anno di competenza, tuttavia ha già acquisito il diritto al rimborso dell’eccedenza versata. In tema di IVA, infatti, ove il contribuente fruisca di un credito di imposta per un determinato anno e lo esponga nella dichiarazione annuale, se omette di riportarlo nella dichiarazione relativa all’anno successivo non perde il diritto alla detrazione, atteso che la decadenza dallo stesso è comminata (dall'art. 28, comma 4, D.P.R. n. 633/1972, nel testo vigente ratione temporis) soltanto per il caso in cui il credito (o l'eccedenza di imposta versata) non venga indicato nella prima dichiarazione utile, e che caratteristica dell’istituto della decadenza è la salvezza - una volta per tutte - del diritto a seguito del compimento nei termini dell'attività richiesta da parte dell'interessato.In un sistema come quello dell’IVA, caratterizzato dalla neutralità dell'imposta (e cioè dall’obbligo di riversarla per l'operatore che l'incassa, e dalla possibilità di recuperarla per l'operatore che la paga), la perdita di quest'ultima facoltà costituisce un’eccezione alla regola generale. Pertanto, il mancato computo dell’imposta nelle dichiarazioni periodiche e nella dichiarazione annuale comporta la perdita del diritto alla detrazione, ai sensi dell’art. 28 citato (che prevede l'unica decadenza in tal senso) ma non la perdita del diritto al rimborso, comunque dovuto in assenza di una norma sanzionatoria al riguardo.Al contribuente è pertanto sufficiente indicare il credito IVA nella dichiarazione dell'anno di competenza, perché ciò costituisca valido presupposto per ottenere il rimborso di quanto versato in eccedenza, senza che esso possa essere portato a conguaglio nell'anno successivo a quello suindicato.

(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 08/08/2008, n. 21202)


Fonte: IPSOA

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