Il registratore di cassa non può avere doppi padroni. Il contribuente che emette lo scontrino fiscale deve infatti coincidere con il venditore delle merci, indipendentemente dalle modalità di esercizio dell’attività commerciale. L’obbligo vale dunque anche per i produttori agricoli tenuti alla certificazione dei corrispettivi, che dovranno rilasciare una ricevuta oppure avere un apparecchio misuratore per l’emissione dello scontrino. Risulta quindi inammissibile l’emissione di scontrino da parte di terzi per conto del cedente al posto della fattura. Lo chiarisce l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 334/E di oggi, che fa il punto sulle disposizioni in materia di certificazione dei corrispettivi e di documentazione fiscale obbligatoria relativa alla vendita.

Più precisamente, la risoluzione prende le mosse da un’istanza di interpello presentata da una cooperativa che lavora in uno spazio definito “spaccio-mercato coperto” all’interno di una struttura polifunzionale dove sono esposti i prodotti di diversi produttori agricoli. Questi però, non potendo essere presenti di persona, delegano alla coop le operazioni concrete sia di cessione dei beni che di riscossione dei compensi. Inoltre, solo alcuni di loro rientrano nel regime di esonero dal versamento dell’Iva e da tutti gli adempimenti documentali e contabili previsto dall’articolo 34, comma 6, del DPR 633 del 1972 o sono qualificati come agricoltori e, in quanto tali, esentati dall’emissione dello scontrino o ricevuta in base all’articolo 12 della legge n. 413/1991.

Data questa situazione, l’interpellante si rivolge all’amministrazione finanziaria per sapere come gli operatori tenuti a certificare i corrispettivi possono rispettare l’obbligo di rilasciare lo scontrino con il registratore di cassa sancito dalla legge n. 18/1983. Il problema, a giudizio dell’autore dell’interpello, potrebbe essere risolto attraverso la fiscalizzazione in proprio di un unico misuratore fiscale, previa autorizzazione dei singoli produttori. Ogni volta che viene venduto un bene il registratore, intestato alla società, emetterebbe uno scontrino con l’indicazione dei beni ceduti e del produttore cedente individuato con la sua partita Iva. In un secondo momento la cooperativa provvederebbe a comunicare ai vari contribuenti Iva il corrispettivo esatto dei beni venduti, in modo da consentirne l’annotazione nei termini di legge.

La soluzione prospettata non trova però l’accordo dei tecnici dell’Agenzia, convinti che a ogni registratore di cassa possa coincidere un solo cedente. A questo proposito la risoluzione richiama le disposizioni normative in materia di scontrino fiscale, in base alle quali le cessioni che avvengono in locali aperti al pubblico o in spacci interni per cui non è obbligatoria l’emissione della fattura devono essere accompagnate da uno scontrino. Nello specifico, questo va emesso quando la merce viene pagata o consegnata e deve avere caratteristiche specifiche indicate dalla legge, in primis il numero di partita Iva dell’emittente e l’ubicazione del negozio. Le stesse informazioni devono essere contenute non solo nei singoli scontrini, ma anche nello scontrino di chiusura giornaliera.

A riprova di questa tesi il documento di prassi ricorda, inoltre, che entro il giorno successivo a quello in cui viene messo in funzione un registratore di cassa, l’utente deve informare l’ufficio delle Entrate competente con una dichiarazione ad hoc che contenga i suoi dati identificativi e la localizzazione dell’esercizio commerciale dove l’apparecchio è in servizio.

Se ne deduce, in ultima analisi, che il registratore può essere intestato esclusivamente a un unico contribuente che deve coincidere per forza di cose con quello a cui appartengono i beni venduti. Non è ammissibile, di conseguenza, che un terzo soggetto emetta uno scontrino fiscale per conto del cedente al posto della fattura.


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top