Qualora l’originario contratto di mutuo, stipulato da uno solo dei coniugi per l’acquisto in comproprietà dell’abitazione principale, venga estinto per essere sostituito da un nuovo mutuo cointestato a entrambi i coniugi comproprietari, dei quali uno fiscalmente a carico dell’altro, è possibile usufruire della detrazione sugli interessi passivi anche per la quota di competenza del coniuge a carico. In tale ipotesi, però, la detrazione compete solo sugli interessi riferibili alla residua quota di capitale del precedente mutuo, nel limite di 4mila euro complessivi per entrambi i coniugi (circolare 21/E del 2010).
Fonte: Agenzia Entrate
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