Reverse charge per prestazioni di pulizia, demolizioni, installazione di impianti e di completamento relative ad edifici: La Legge di Stabilità allarga il campo di applicazione dell’Iva con il particolare meccanismo del reverse charge.
La lettera a-ter), introdotta dalla Legge di stabilità 2015 nel sesto comma dell’articolo 17 del D.P.R. 633/72, prevede nuovi casi di applicazione nell’Iva dell’inversione contabile o reverse charge, il meccanismo anti frode per il quale l’imposta sul valore aggiunto non è evidenziata nella fattura del cedente o prestatore ma aggiunta, mediante integrazione, dal destinatario della cessione o prestazione (il quale provvede al versamento all’erario e matura contestualmente il diritto alla detrazione come se l’imposta fosse stata addebitata dal cedente o prestatore).
La nuova disposizione, che non ha un termine di scadenza, a differenza delle altre relative al reverse charge introdotte dalla Legge di stabilità (come quella relativa alle cessioni di beni ad ipermercati, supermercati e discount alimentari), riguarda le “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.
La disposizione della lettera a-ter) presenta una certa affinità con quella della lettera a) dello stesso sesto comma dell’articolo 17, che interessa le prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori; la lettera a-ter) è però di portata più ampia, poiché non è soggetta alle limitazioni proprie della lettera a), ovvero la riconducibilità della prestazione di servizi ad un rapporto di subappalto e della prestazione stessa, nonché dell’attività dell’appaltatore e del subappaltatore, alla sezione F della tabella Ateco 2007.
L’obbligo dell’inversione contabile, a partire dal 1° gennaio 2015, scatta in tutti i casi in cui ci si trovi in un rapporto B2B (ovvero tra soggetti economici professionali con partita Iva) e la prestazione abbia ad oggetto uno dei servizi individuati. A tale ultimo proposito, la novità di maggiore impatto sembra essere quella dell’inclusione dei servizi di pulizia, essendo molto diffuso tra le imprese di qualunque genere e dimensione, nonché tra gli studi professionali, l’utilizzo di imprese per la pulizia dei locali.
Quanto alle altre voci, ovvero demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici, è stato da più parti rilevato che la precisa individuazione dei servizi rientranti nel reverse charge dovrebbe ricavarsi dalla sezione F della tabella Ateco 2007, come avviene per la lettera a), anche in virtù del richiamo ivi contenuto alla lettera a-ter) (con lo scopo di evitare sovrapposizioni tra le due previsioni e mettere in chiaro che i servizi edili diversi da quelli della lettera a-ter) sono soggetti a reverse charge solo quando sono effettuati nell’ambito di un subappalto).
Ricollegare le prestazioni di servizi della lettera a-ter) alla sezione F della tabella Ateco, sebbene abbia il pregio di uniformare l’interpretazione delle due disposizioni sul reverse charge in esame, presenta l’inconveniente, a parere di chi scrive, di rischiare di creare un po’ di confusione, almeno fino a quando l’Agenzia delle entrate non esprima una chiara posizione in merito.
Quanto ai lavori di demolizione, infatti, esiste una netta separazione nella tabella Ateco con i lavori di preparazione del cantiere edile, separazione che non sempre è altrettanto netta nella realtà operativa. Inoltre, mentre per i lavori di “completamento e finitura di edifici”, di cui al numero 43.3 della tabella, si rileva la completa sovrapponibilità alla previsione normativa, per l’installazione di impianti la tabella Ateco include anche la relativa manutenzione, che però costituisce un’attività diversa dall’installazione e non menzionata nella lettera della legge.

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