Nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dall’articolo 53 del DLgs 546/1992, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto a ottenere il riesame della causa nel merito (cfr Cassazione 3064/2012, ribadita di recente da Cassazione ordinaria 14908 /2014).

Sentenza n. 27488 del 30 dicembre 2014 (udienza 8 ottobre 2014)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Cappabianca Aurelio - Est. Crucitti Roberta
Processo tributario – Appello dell’Amministrazione finanziaria in cui si ribadiscono le stesse ragioni e argomentazioni come già dedotte in primo grado – Si ritiene assolto l’onere d’impugnazione specifica ex articolo 53 del DLgs 546/1992 atteso il carattere devolutivo del mezzo di impugnazione

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