Per determinare l’importo che confluisce nel reddito d’impresa, si moltiplica il numero di capi eccedenti per il valore medio del reddito agrario per, ancora, un coefficiente idoneo a tener conto delle incidenze dei costi relativi alle diverse specie allevate.
L’articolo 56, comma 5, del Tuir, prevede che, con decreto del ministro delle Finanze, di concerto con il ministro delle Politiche agricole e forestali, ogni due anni siano stabiliti:
per ciascuna specie animale, il numero dei capi rientranti nel limite del reddito agrario, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata
il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il medesimo limite
il coefficiente idoneo a tener conto delle incidenze dei costi relativi alle diverse specie allevate.
Il decreto per il biennio 2014-2015, pubblicato nella Gazzetta n. 4 del 7 gennaio 2015, conferma i valori fissati con l’omologo decreto del 20 aprile 2006.
Fonte: Agenzia Entrate
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