La natura solidale dell’imposta di registro per il pagamento dell’imposta dovuta in relazione a una sentenza emessa in un giudizio con pluralità di parti non grava, quando si tratti di litisconsorzio facoltativo, indiscriminatamente su tutti i soggetti che hanno preso parte al procedimento unico, essendo oggetto dell’imposta, quale indice di capacità contributiva, non la sentenza in quanto tale, ma il rapporto sostanziale in essa racchiuso, con conseguente esclusione del vincolo di solidarietà dei soggetti a esso estranei.

Sentenza n. 25790 del 5 dicembre 2014 (udienza 6 novembre 2014)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Merone Antonio - Est. Chindemi Domenico
Imposta di registro – Articolo 57, Dpr 131/1986 – Applicazione dell’imposta dovuta in relazione a una sentenza con pluralità di parti – Litisconsorzio facoltativo – Non sussiste la solidarietà dell’imposta

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