1. IDENTIFICAZIONE DEI PARTECIPANTI UFFICIALI E NON UFFICIALI
Per effettuare operazioni doganali è richiesto che i Partecipanti siano identificati da un codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) e qualificati come Partecipanti (status di Partecipante).
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha previsto un iter semplificato per la registrazione/identificazione/qualificazione dei Partecipanti ad EXPO Milano 2015, di seguito descritto.

1.1 Attribuzione del codice EORI ai Partecipanti Ufficiali
Per ottenere il codice EORI il Partecipante Ufficiale compila un apposito modello (Form 1) disponibile sul PDMS con cui richiede all’Organizzatore di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati che identificano il Commissariato Generale.
Il codice EORI è automaticamente assegnato ai Commissariati Generali di Sezione sulla base dei dati risultanti dalla loro registrazione nel sistema fiscale italiano (codice fiscale o Partita I.V.A. attribuita dall’Agenzia delle Entrate). Il sistema informatico doganale provvede a registrare il codice EORI nel relativo database nazionale e ad aggiornare il database EORI dell’UE.
Il codice EORI è composto dal codice ISO alpha-2 dell’Italia “IT” seguito dagli 11 caratteri numerici del codice fiscale o Partita I.V.A.1.
L’Agenzia delle Entrate, attribuendo il codice fiscale, registra anche l’informazione relativa allo “status” di Partecipante Ufficiale (cfr. Circolare n. 26/E del 7 agosto 2014).
L’Organizzatore informa lo Stato partecipante dell’avvenuta assegnazione del codice EORI.
Qualora il codice EORI fosse già stato attribuito in un altro Paese dell’Unione, per usufruire delle esenzioni/agevolazioni, si dovrà procedere alla richiesta di cancellazione di tale codice e all’attribuzione del codice EORI in Italia.

1.2 Attribuzione del Codice EORI ai Partecipanti Non Ufficiali
Per usufruire delle agevolazioni previste, è necessario che il Partecipante Non Ufficiale comunichi all’Organizzatore il proprio codice EORI compilando l’apposito modello (Form 2) disponibile sul PDMS.
Il Partecipante Non Ufficiale sprovvisto del codice EORI deve:
a) Se trattasi di soggetto stabilito in uno Stato dell’Unione, richiederne l’attribuzione all’Autorità competente del medesimo Paese e comunicarlo all’Organizzatore compilando il modello (Form 2) disponibile sul PDMS;
b) Se trattasi di soggetto stabilito in un Paese extra UE, richiederne l’attribuzione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il tramite dell’Organizzatore compilando l’apposito modello di richiesta (Form 3) disponibile sul PDMS. L’Organizzatore informa il Partecipante dell’avvenuta assegnazione del codice EORI.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli provvede alla registrazione nei propri archivi dell’informazione relativa allo “status” di Partecipante Non Ufficiale sulla base delle comunicazioni ricevute dall’Organizzatore.

2. ESENZIONI E AGEVOLAZIONI PER I PARTECIPANTI UFFICIALI
Per beneficiare delle esenzioni/agevolazioni previste per i Partecipante Ufficiali è necessario che nei documenti doganali sia indicato il codice EORI del Partecipante Ufficiale.
Le merci destinate ad essere commercializzate all’interno dell’EXPO Milano 2015 devono essere dichiarate per l’importazione definitiva, con relativo pagamento dei diritti doganali (dazi e IVA). Il Partecipante Ufficiale, che intende procedere all’importazione di tali merci, indica nella relativa dichiarazione doganale il proprio codice EORI e deve essere in possesso della Partita IVA (da richiedere all’Agenzia delle Entrate o, quando sarà operativo, direttamente al Centro Servizi Partecipanti ubicato nei pressi del Sito Espositivo).

2.1 Merce destinata alla costruzione/arredo degli spazi espositivi
I Partecipanti Ufficiali possono importare in regime di ammissione temporanea2 merci destinate ad essere riesportate dopo l’evento, in particolare: materiali da utilizzare per la realizzazione e l’allestimento dei propri spazi espositivi; merci destinate ad essere utilizzate per la presentazione di prodotti del proprio Paese; merci destinate ad essere esposte o a costituire oggetto di una dimostrazione; utensili, materiali e mezzi di trasporto necessari ai lavori da effettuare per la realizzazione dello spazio espositivo; materiale pubblicitario o dimostrativo non di consumo, registrazioni sonore, film, diapositive e relative apparecchiature utilizzate per la propaganda dei prodotti. Le merci in regime di ammissione temporanea devono essere identificabili per permettere il riconoscimento delle stesse all’atto della riesportazione, per cui alla dichiarazione doganale di ammissione temporanea deve essere allegata una lista dettagliata delle merci con l’indicazione del mezzo di identificazione che si intende utilizzare (matricole, numeri di serie, foto….).
Per vincolare le merci al regime di ammissione temporanea deve essere presentata una dichiarazione doganale per tale regime che funge anche da autorizzazione.
Non è richiesto il deposito di fondi a garanzia del pagamento dei diritti doganali per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea, tenuto conto che il Commissariato Generale di Sezione è garante per l’eventuale pagamento.
Le merci in ammissione temporanea che non sono riesportate devono essere definitivamente importate ed è dovuto il pagamento dei relativi diritti doganali.
Per l’applicazione del regime di ammissione temporanea può essere utilizzato anche il carnet ATA. La merce in ingresso e in uscita dal territorio dell’Unione scortata dal carnet deve essere presentata all’ufficio doganale per espletare le formalità previste dalla Convenzione ATA ( presa in carico del carnet, identificazione della merce, apposizione di attestazioni ….).
Si tenga presente che il ricorso al carnet ATA non assicura le agevolazioni logistico/procedurali (priorità nei controlli, fast corridor per l’inoltro delle merci al punto di sdoganamento …..) in quanto la Convenzione ATA non prevede la gestione informatizzata del carnet.

2.2 Merce destinata al consumo nell’ambito di attività istituzionali
I Partecipanti Ufficiali possono importare in esenzione dai diritti doganali i prodotti destinati ad essere consumati per lo svolgimento delle attività istituzionali e che si presume saranno totalmente utilizzati.
In particolare, rientrano in tale categoria i prodotti che saranno distribuiti gratuitamente (cibo, bevande non alcoliche, campioni gratuiti, opuscoli, materiale pubblicitario e tutti quei prodotti che non rientrano al punto 2.1) all’interno degli spazi espositivi e in ambito di eventi/ricevimenti ufficiali/istituzionali. La quantità di merce importata in esenzione dai diritti doganali deve essere proporzionata allo scopo e al numero dei visitatori/ospiti.
I prodotti importati in esenzione dai diritti doganali non possono essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza il preventivo accordo dell’autorità doganale.
Sono esclusi da tale procedura i prodotti alcolici, tabacco e prodotti del tabacco, combustibili e carburanti.

2.3 Autoveicoli e carburanti/lubrificanti
I Commissariati Generali di Sezione possono importare in franchigia doganale fino a due autovetture, compresi i relativi pezzi di ricambio, per l’utilizzo da parte della struttura del Partecipante Ufficiale.
Per gli autoveicoli destinati ad uso ufficiale del Commissariato Generale di Sezione, comunque in numero non superiore a due, è consentito l’acquisto di carburanti e lubrificanti in esenzione, rispettivamente, da accisa o da imposta di consumo nel limite complessivo di 1.200 litri per semestre.
La fornitura di carburanti osserva la medesima procedura prevista a favore delle rappresentanze diplomatiche e prende avvio con la presentazione della richiesta di assegnazione da parte del Commissario Generale di Sezione al Ministero degli Affari Esteri. Riconosciuta la spettanza di quanto richiesto, il rappresentante del Partecipante ufficiale ha titolo ad utilizzare prodotti energetici agevolati. Ciò presuppone la stipula di preventivi accordi negoziali con la società petrolifera fornitrice per l’erogazione dei carburanti presso gli impianti di distribuzione stradale aderenti al circuito.

2.4 Merce destinata al consumo del personale dei Commissariati Generali di Sezione
Il personale del Commissariato di Sezione può importare in franchigia doganale la mobilia e gli effetti personali incluso 1 (uno) veicolo. Tale importazione deve avvenire entro sei mesi dalla data di ingresso nel territorio italiano di ciascun richiedente.
Per effettuare detta importazione, il personale deve richiedere all’Agenzia delle Entrate, attraverso l’Organizzatore o direttamente al Centro Servizi Partecipanti quando sarà operativo, un codice fiscale (persona fisica). Il codice EORI dovrà essere indicato nella dichiarazione doganale.
Le esportazioni delle masserizie dovranno avvenire alla fine dell’evento e non oltre il 30 giugno 2016.

3. AGEVOLAZIONI PER I PARTECIPANTI NON UFFICIALI
Per beneficiare delle agevolazioni previste per i Partecipante Non Ufficiali è necessario che nei documenti doganali sia indicato il codice EORI del Partecipante Non Ufficiale.
Le merci destinate ad essere commercializzate all’interno dell’EXPO Milano 2015 devono essere dichiarate per l’importazione definitiva con relativo pagamento dei diritti doganali (dazi e IVA). A tali prodotti sono applicate tutte le misure di politica commerciale, di carattere sanitario e fitosanitario nonché eventuali altre misure di carattere nazionale.

3.1 Merce destinata alla costruzione/arredo degli spazi espositivi
I Partecipanti Non Ufficiali possono importare in regime di ammissione temporanea merci destinate ad essere riesportate dopo l’evento, in particolare: materiali da utilizzare per la realizzazione e l’allestimento dei propri spazi espositivi; merci destinate ad essere utilizzate per la presentazione di prodotti del proprio Paese; merci destinate ad essere esposte o a costituire oggetto di una dimostrazione; utensili, materiali e mezzi di trasporto necessari ai lavori da effettuare per la realizzazione dello spazio espositivo; materiale pubblicitario o dimostrativo non di consumo, registrazioni sonore, film, diapositive e relative apparecchiature utilizzate per la propaganda dei prodotti.
Le merci in regime di ammissione temporanea devono essere identificabili per permettere il riconoscimento delle stesse all’atto della riesportazione, per cui alla dichiarazione doganale di ammissione temporanea deve essere allegata una lista dettagliata delle merci con l’indicazione del mezzo di identificazione che si intende utilizzare (matricole, numeri di serie, foto...).
Per vincolare le merci al regime di ammissione temporanea deve essere presentata una dichiarazione doganale per tale regime che funge anche da autorizzazione.
All’atto della presentazione della dichiarazione di ammissione temporanea deve essere prestata la garanzia per i diritti doganali relativi alla merce vincolata a tale regime.
Le merci in ammissione temporanea che non sono riesportate devono essere definitivamente importate ed è dovuto il pagamento dei relativi diritti doganali.
Per l’applicazione del regime di ammissione temporanea può essere utilizzato anche il carnet ATA. La merce in ingresso e in uscita dal territorio dell’Unione scortata dal carnet deve essere presentata all’ufficio doganale per espletare le formalità previste dalla Convenzione ATA (presa in carico del carnet, identificazione della merce, apposizione di attestazioni …).
Si tenga presente che il ricorso al carnet ATA non assicura le agevolazioni logistico/procedurali (priorità nei controlli, fast corridor per l’inoltro delle merci al punto di sdoganamento….) in quanto la Convenzione ATA non prevede la gestione informatizzata del carnet.

3.2 Merce destinata al consumo nell’ambito di attività istituzionali
Per le merci che non sono destinate ad essere commercializzate all’interno di padiglioni gestiti da operatori commerciali è possibile l’importazione in franchigia dai diritti doganali per i seguenti casi:
1. campioni di merce di valore trascurabile importati gratuitamente e che servono per la distribuzione all’interno della manifestazione senza compenso. Tali campioni dovranno essere identificabili come campioni gratuiti e non prestarsi, per il tipo di imballaggio, alla commercializzazione. Se si tratta di prodotti alimentari e bevande dovranno essere consumati nel corso della manifestazione. La quantità e il valore dei campioni che potranno essere importati in franchigia dai diritti doganali dovranno essere proporzionali alla natura della manifestazione, al numero dei visitatori, e all’importanza della partecipazione dell’espositore;
2. merce da utilizzare per la dimostrazione di macchine e apparecchi, materiali di scarso valore e consumati per l’allestimento degli stand (colori, vernici, carta da parati ...), stampati, cataloghi, prospetti, manifesti pubblicitari e altri oggetti forniti gratuitamente per fini pubblicitari. Ovviamente anche in tale caso le merci destinate alla dimostrazione devono essere consumate nel corso della manifestazione e il loro quantitativo deve essere proporzionato alla manifestazione stessa.
Sono esclusi dall’importazione in franchigia i campioni e le merci destinate alla dimostrazione se si tratta di prodotti alcolici, tabacco e prodotti del tabacco, combustibili e carburanti.I Partecipanti Non Ufficiali possono comunque ricorrere al regime di ammissione temporanea, senza il pagamento dei diritti doganali e senza applicazione delle misure di politica commerciale a condizione che le merci siano riesportate dopo l’utilizzo previsto, e comunque entro tre mesi dal termine della manifestazione, ovvero siano consumate nel corso della manifestazione (a condizione che la quantità utilizzata sia proporzionata allo scopo e al numero dei visitatori). All’atto della presentazione della dichiarazione di ammissione temporanea, deve essere prestata la garanzia per i diritti doganali relativi alla merce vincolata a tale regime. La facilitazione di cui al precedente periodo non si applica alle bevande alcoliche, al tabacco e ai combustibili e carburanti.

4. COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI DOGANALI PER BENEFICIARE DELLE AGEVOLAZIONI PER LE MERCI DESTINATE AD EXPO

4.1 Agevolazioni procedurali e canali prioritari
I Partecipanti beneficiano di agevolazioni procedurali e canali prioritari quali: Priorità nel trattamento delle merci nel ciclo portuale e aeroportuale; Fast corridor per l’inoltro delle merci al punto di sdoganamento specializzato, in corso di allestimento, situato in prossimità del sito Expo Milano 2015; Priorità nell’effettuazione dei controlli doganali, di safety & security e di competenza delle altre Amministrazioni coinvolte nel processo di sdoganamento, beneficiando delle semplificazioni offerte dallo Sportello Unico Doganale (one-stop-shop).
Per accedere a tali benefici è necessario che nei documenti doganali e di trasporto siano indicate le informazioni per la corretta identificazione dei Partecipanti e delle merci destinate ad EXPO Milano 2015, come indicato nei paragrafi che seguono.
Per l’effettuazione delle operazioni doganali i Partecipanti possono avvalersi di intermediari in grado di dialogare con il STD.

4.2 Cosa indicare nei documenti di trasporto
Gli operatori della catena logistica devono indicare nella polizza di carico (Bill of Lading) o nella lettera di trasporto aereo (Air Way Bill) il riferimento “EXPO” affinché possa essere riportato nella dichiarazione sommaria di entrata (ENS) e nel MMA.
Analogamente, se le merci giungono in Italia via strada, scortate da un documento di transito, il riferimento “EXPO” va indicato nel documento di trasporto affinché possa essere riportato nella dichiarazione doganale.

4.3 Come compilare la Dichiarazione Sommaria di Entrata (ENS)
I soggetti che presentano la ENS devono indicare la stringa “EXPO”nel campo 37.4 “Marche e numeri dell’imballaggio” del tracciato ENS1 per ottenere la priorità nell’effettuazione dei controlli di sicurezza in Italia. Tale indicazione permette agli uffici doganali italiani di individuare le partite”EXPO” negli appositi pannelli di monitoraggio per assegnare la priorità nell’effettuazione degli eventuali controlli.
I tracciati record per ENS/ENS1 sono disponibili sul portale dell’Agenzia.

4.4 Come compilare il Manifesto delle Merci in Arrivo (MMA)
Il soggetto che presenta il MMA deve indicare la stringa “EXPO” nel campo 11 “Marca dei colli” del tracciato del Record B “Merce in sbarco” del MMA. La partita di TC (A3) così generata acquisisce lo stato di “partita EXPO” assicurando priorità nello sdoganamento.
Inoltre grazie a tale indicazione, i gestori dei Terminal Container e dei magazzini di temporanea custodia possono riconoscere le partite di merce destinate ad EXPO e il loro stato doganale, onde poter attivare le procedure previste nell’ambito della Port Community per l’immediata uscita delle merci. A tale scopo, nell’ambito del Colloquio Gestori TC è stato introdotto il nuovo stato “SX” equivalente a “dichiarazione svincolata con merce destinata ad EXPO Milano 2015”.
I relativi tracciati record sono disponibili sul portale dell’Agenzia.

4.5 Come compilare la dichiarazione doganale
Affinché una dichiarazione doganale sia identificata come relativa a merce destinata ad “EXPO Milano 2015” ed ottenga le agevolazioni/esenzioni a seconda dei casi previste, devono sussistere le seguenti condizioni: La trasmissione al STD deve avvenire tramite il messaggio IM;
Nella campo 8, Destinatario, deve essere indicato il codice EORI del: Partecipante Ufficiale Partecipante Non Ufficiale A seconda del regime richiesto nel campo 37.1 deve essere indicato uno fra i seguenti codici: 40 - importazione definitiva 53 - ammissione temporanea Nella campo 37.3 deve essere inserito uno dei seguenti codici: 1EE: Agevolazioni/esenzioni doganali per i Partecipanti Ufficiali (importazioni definitive in esenzione da dazi ed IVA, ammissione temporanea senza prestare garanzia per dazi ed IVA, esecuzione prioritaria dei controlli e agevolazioni logistiche); 2ME: Agevolazioni per Partecipanti Ufficiali e Non Ufficiali (esecuzione prioritaria dei controlli e agevolazioni). I Partecipanti Ufficiali utilizzeranno tale codice in luogo di 1EE per le merci che non possono godere delle esenzioni fiscali.
I relativi tracciati record sono disponibili sul portale dell’Agenzia.
Le dichiarazioni doganali possono essere presentate presso qualunque ufficio doganale italiano.

5. ESECUZIONE DEI CONTROLLI

5.1 Controlli Sicurezza
I funzionari doganali addetti all’analisi dei rischi sicurezza assicurano priorità nel trattamento e nell’effettuazione dei controlli per le Dichiarazioni Sommarie di Entrata (ENS) relative a merci destinate ad EXPO Milano 2015.
Nel pannello di monitoraggio disponibile in AIDA al link “Dogane->Safety and security->Dichiarazioni sommarie di entrata->Pannello di monitoraggio” è stato inserito il criterio di ricerca “EXPO” che consente di visualizzare le Dichiarazioni di cui sopra.
Il pannello, in ogni caso, individua prioritariamente le dichiarazioni destinate ad EXPO Milano 2015 (evidenziate con il valore “SI” nella colonna EXPO).

5.2 Controlli ordinari
I funzionari doganali addetti ai controlli ordinari assicurano priorità nell’effettuazione dei controlli selezionati dal CDC per le dichiarazioni doganali relative a merci destinate ad EXPO Milano 2015 (codici 1EE, 2ME), non appena queste sono messe a disposizione della dogana.
DICHIARAZIONI IN PROCEDURA DI DOMICILIAZIONE
Nel pannello di monitoraggio disponibile in AIDA al link “Dogane-> Controlli-> Monitoraggio dichiarazioni in sdoganamento telematico” è stato inserito il criterio di ricerca “EXPO” per visualizzare le dichiarazioni relative a merci destinate ad EXPO Milano 2015 (codici 1EE, 2ME).
DICHIARAZIONI IN PROCEDURA ORDINARIA
All’atto della convalida, effettuata tramite la funzione disponibile in AIDA al link “Dogane->operazioni doganali->Completamenti->Registrazione Convalida”, le dichiarazioni relative a merci destinate ad EXPO Milano 2015 (codici 1EE, 2ME), sono evidenziate con il valore “EXPO”.
Nella funzione per la consultazione di riepilogo dei controlli, disponibile in AIDA al link “Dogane->Controlli->Consultare elenchi riepilogativi”, è stato inserito il criterio di ricerca EXPO per selezionare le sole dichiarazioni relative a merci destinate ad EXPO Milano 2015 (codici 1EE, 2ME).

5.3 Controlli di competenza di altre Autorità
Per ulteriori dettagli relativi alle misure di controllo previste all’importazione nel mercato dell’Unione per alimenti di origine animale e di origine vegetale destinati a Expo Milano 2015 si rimanda alle linee guida del Ministero delle Salute in corso di pubblicazione.
Per ulteriori dettagli relativi alle misure di controllo previste all’importazione nel mercato dell’Unione di vegetali e prodotti vegetali, destinati alla costruzione e allestimento degli spazi espositivi dei Partecipanti, si rimanda alle linee guida del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in corso di pubblicazione.

6. MATERIALE PROFESSIONALE AL SEGUITO DI GIORNALISTI
I giornalisti accreditati alla manifestazione provenienti da Paesi extra UE possono usufruire del regime di ammissione temporanea per il materiale professionale portato al seguito, effettuando una dichiarazione verbale presso l’ufficio doganale di arrivo.
Al fine di facilitare le operazioni, i giornalisti interessati dovranno accreditarsi presso l’Organizzatore, comunicando la lista delle apparecchiature che porteranno al seguito , il mezzo di identificazione delle stesse (matricola, numero di serie ...), la data e il luogo di arrivo.


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