Con riferimento alla circolare n. 100 del 2 settembre 2014, avente ad oggetto le disposizioni del decreto ministeriale n. 79141 del 2014, istitutivo del Fondo di solidarietà residuale di cui all’articolo 3, comma 19, della Legge n. 92/2012, tenuto conto delle difficoltà tecniche nell’aggiornamento delle procedure informatiche dell’Istituto, si comunica che le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2014, entro il giorno 16 dicembre 2014, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Ai fini della compilazione del flusso Uniemens relativo al versamento del contributo ordinario dovuto per le predette mensilità rimangono valide le istruzioni fornite al punto 6.2 della circolare n. 100/2014.

Al presente messaggio è allegata una tabella in cui sono esposte le caratteristiche delle aziende (CSC: codice statistico contributivo, C.A.: codice di autorizzazione e codice Ateco2007) rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo. Si evidenzia che il possesso delle citate caratteristiche non determina automaticamente l’iscrizione al Fondo residuale, che rimane subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa. L’Istituto procederà alla modifica della predetta tabella al variare del quadro normativo di riferimento.


Si fa riserva di fornire successive istruzioni in merito alle aziende operanti nel settore 6 “credito, assicurazione e tributi”, successivamente alla emanazione dei decreti ministeriali di adeguamento dei Fondi di solidarietà istituiti in tale settore ai sensi della legge n. 662/1996.


Fonte: Messaggio INPS n. 6897 del 08/09/2014

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