1. Il quadro normativo

L’articolo 3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 (allegato n. 1), e successive  modifiche ed integrazioni, intitolato “Tutele in costanza di rapporto di lavoro”, ha la finalità di assicurare ai lavoratori dipendenti da imprese operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

A tal fine, il comma 4 del predetto articolo prevede che le  organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulino accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà per il sostegno del reddito per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale.

L'istituzione di tali fondi è obbligatoria in relazione alle imprese che occupano mediamente più di quindici dipendenti. Entro i successivi tre mesi, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'istituzione presso l'INPS dei predetti fondi (fondi di solidarietà).

In alternativa e con riferimento ai settori nei quali siano operanti alla data di entrata in vigore della Legge n. 92/2012 consolidati sistemi di bilateralità, il comma 14 consente che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possano adeguare le fonti normative ed istitutive dei rispettivi fondi bilaterali ovvero dei fondi interprofessionali, di cui all'articolo 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, alle finalità di tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, previste dalla Legge n. 92/2012  (fondi bilaterali puri).

Infine, il comma 42 prevede che i fondi di solidarietà di settore, già istituiti ai  sensi dell'articolo 2, comma 28, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, debbano adeguarsi alle nome previste dalla legge stessa, sulla base  di  accordi collettivi e contratti collettivi da stipulare tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Tali accordi vanno recepiti in decreti non regolamentari del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro delle finanze, che abrogano i decreti ministeriali recanti i  preesistenti regolamenti dei relativi fondi.

In via residuale, laddove non vengano stipulati accordi di cui ai citati commi 4 e 14, l’articolo 3, comma 19 della Legge n. 92/2012 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’attivazione di un fondo di solidarietà residuale - da istituirsi, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze - volto a tutelare, in costanza del rapporto di lavoro, il reddito dei lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti ai settori non rientranti nel campo di applicazione della normativa  in materia d'integrazione salariale, con più di quindici dipendenti.

Il comma 19-ter dell’articolo 3 della Legge n. 92/2012 ha previsto la sospensione dall’obbligo di contribuire al fondo residuale, con decreto del Ministro del Lavoro, qualora alla data del 1° gennaio 2014 risultino in corso procedure finalizzate alla costituzione dei fondi di solidarietà di cui al comma 4, fino al completamento delle medesime procedure entro il 31 marzo 2014. In caso di mancata costituzione del fondo di solidarietà tale data, l'obbligo è comunque ripristinato anche per le mensilità sospese.

In attuazione della previsione dell’articolo 3, comma 19 della Legge n. 92/2012, con il decreto interministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014 (G.U. n. 129 del 6 giugno 2014), è stato istituito presso l’Inps il suddetto Fondo residuale (allegato n. 2).

2. Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo

Il Fondo di solidarietà residuale non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell’INPS e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Fondo ha l’obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

Gli interventi a carico del Fondo sono concessi entro i limiti delle risorse già acquisite.

Il Fondo ha l’obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione ad otto anni, fermo restando l’obbligo di aggiornamento al momento della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio (art. 6 del decreto citato).

Sulla base del bilancio di previsione il Comitato amministratore, organo di gestione del Fondo, ha facoltà di proporre modifiche riguardo l’importo delle prestazioni o la misura dell’aliquota di contribuzione, da adottarsi con decreti direttoriali del Ministero del lavoro e del Ministero dell’Economia e Finanze, secondo le modalità previste dall’articolo 3, comma 29 e 30, della Legge n. 92/2012 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Comitato amministratore del fondo è composto da cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché da due dirigenti in rappresentanza rispettivamente del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia e Finanze. Per la composizione, durata delle cariche e compiti del Comitato amministratore del Fondo si rimanda agli articoli 2 e 3 del citato decreto.

Gli oneri di amministrazione del Fondo, determinati secondo i criteri e nella misura previsti dal regolamento di contabilità dell’Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell’ambito della contribuzione dovuta, ai sensi dell’articolo 3, comma 9, della Legge n. 92/2012.


3. Ambito di applicazione

3.1 Settore e tipologia del datore di lavoro

Il decreto ministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014 non identifica i settori in cui devono operare le imprese rientranti nel fondo residuale ma, richiamando le disposizioni dell’articolo 3 comma 19 della Legge n. 92/2012, ne prevede l’istituzione per le “imprese non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d’integrazione salariale”.

Rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo residuale le imprese individuate per esclusione - in relazione al settore di attività economica esercitata, o tipologia di datore di lavoro o dimensione - dalla applicabilità della normativa disciplinante le integrazioni salariali ordinaria o straordinaria. Al fine dell’individuazione dei soggetti destinatari occorre rilevare che, in linea con la giurisprudenza comunitaria, si intende per imprenditore qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo su un determinato mercato.

Non sono soggette alla disciplina del Fondo residuale le imprese per le quali sussiste l’obbligo di contribuzione ad un Fondo di solidarietà istituito ai sensi del comma 4, ovvero del comma 14, dell’articolo 3 della Legge n. 92/2012 ovvero che rientrano nel campo di applicazione di Fondi di settore preesistenti istituiti ai sensi della Legge n. 662/1996 e Legge n. 449/1997 ed adeguati alle disposizioni dell’articolo 3 della Legge n. 92/2012.

Si osserva che l’articolo 1, commi 7 e 8, della legge n. 92/2012, prevede che le disposizioni riportate nella legge in esame non sono applicabili nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001, e s.m.i. fino all’emanazione di iniziative normative ad opera del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per l’individuazione e definizione degli ambiti, modalità e tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

La normativa dell’art. 3 è applicabile, conseguentemente, ai dipendenti di aziende e amministrazioni non rientranti nell’elencazione di cui al comma 2, dell’art. 1 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 anche se iscritti alle Casse pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici, quali ad esempio i dipendenti di aziende private - originariamente amministrazioni pubbliche – che sono iscritti alle predette casse pensionistiche per aver esercitato, all’atto della depubblicizzazione dell’Ente, l’opzione per il regime previdenziale preesistente.

Il comma 19-bis dell’articolo 3 della Legge n. 92/2012 prevede che qualora si proceda alla stipula di ulteriori accordi e contratti collettivi volti alla costituzione di un Fondo di cui al comma 4 dell’articolo 3, le relative imprese non sono più soggette alla partecipazione al Fondo residuale a far data dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del decreto istitutivo del nuovo Fondo settoriale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.

I contributi eventualmente già versati o dovuti, in base al Regolamento, restano acquisiti al Fondo residuale. Il Comitato amministratore, sulla base delle stime effettuate dalla tecnostruttura dell’Inps, può proporre il mantenimento, in capo alle imprese del relativo settore, dell’obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate.

3.2 Requisito dimensionale del datore di lavoro

Al Fondo residuale contribuiscono solo le imprese che impiegano mediamente più di quindici dipendenti. La soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente.

Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.), con esclusione degli apprendisti, degli assunti con contratto di inserimento e di reinserimento lavorativo.

I lavoratori part-time sono conteggiati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento secondo le modalità disciplinate dall’articolo 6 del decreto legge n. 61/2000; i lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre. I lavoratori ripartiti sono computati nell’organico aziendale come parti di un’unica unità lavorativa, secondo le specifiche regole che disciplinano il rapporto di lavoro.

Il lavoratore assente ancorché non retribuito (es. per servizio militare, gravidanza e puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato il sostituto.

Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito, analogamente ai casi di trasferimento di azienda, si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre. Per il primo mese di attività si farà riferimento alla forza occupazionale di detto mese.

Si evidenzia che il requisito occupazionale, parametrato su un arco temporale di sei mesi, può comportare una fluttuazione dell'obbligo contributivo, nel caso di oscillazione del numero delle unità occupate in più o fino a quindici: in tal caso l'obbligo sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, più di quindici dipendenti e non sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, fino a quindici dipendenti.

4. Prestazioni

Ai lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, dalle imprese rientranti nel proprio campo di applicazione, che siano interessati da riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, il Fondo riconosce un assegno ordinario, in relazione alle medesime causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, con esclusione della cessazione, anche parziale di attività.

La prestazione può essere riconosciuta esclusivamente ai lavoratori dipendenti di imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell’orario di lavoro.

La misura dell’assegno ordinario è pari all’integrazione salariale, ridotta di un importo pari ai contributi previsti dall’articolo 26 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, con l’applicazione dei massimali previsti dalla cassa integrazione guadagni ordinaria. Tale riduzione rimane nelle disponibilità del Fondo.

Agli interventi e ai trattamenti previsti dal Fondo nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria.

Ciascun intervento è corrisposto fino a un periodo massimo di tre mesi continuativi, prorogabili trimestralmente, in via eccezionale, fino a un massimo complessivo di nove mesi, da computarsi in un biennio mobile.

Le domande di finanziamento presentate dalla singola azienda possono essere accolte entro i limiti delle risorse esistenti nel Fondo.

Si fa riserva di fornire, con successiva circolare, le istruzione amministrative ed operative in ordine alla modalità di presentazione delle domande di prestazioni nonché la disciplina di dettaglio delle stesse.

A decorrere dal 1 gennaio 2020, ciascuna domanda potrà essere accolta nei limiti della contribuzione dovuta (tetto aziendale) negli otto anni precedenti dall’impresa richiedente, detratte le prestazioni già autorizzate e le relative contribuzioni correlate.

Al fine di determinare correttamente il tetto aziendale, si fa esclusivo riferimento alla contribuzione dovuta, nonché alle prestazioni erogate, dell’impresa richiedente, a nulla rilevando trasferimenti parziali di rami d’azienda.

Le prestazioni concesse dal Fondo non possono comunque essere erogate in carenza di disponibilità.

Nei casi di erogazione della prestazione è previsto che il Fondo residuale versi, alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato, la contribuzione correlata alla prestazione, utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.

La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall'articolo 40 della Legge 4 novembre 2010, n. 183: il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi di fruizione dell’assegno ordinario è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore  di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.

Ci si richiama, in proposito, alle indicazioni già fornite dall’Istituto nella circolare n. 11 del 24 gennaio 2013, punto 7.

La contribuzione correlata è dovuta sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo di iscrizione del lavoratore per tempo vigente. Tale aliquota va computata tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, di cui all’articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito con modificazioni dalla Legge n. 438/1992.

5. Finanziamento delle prestazioni

Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai seguenti contributi:

a)   un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore;

b)   un contributo addizionale totalmente a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.

Le imprese che rientrano nell’ambito di applicazione del fondo residuale, che abbiano una media occupazionale maggiore di quindici dipendenti, sono tenute a versare i contributi di finanziamento a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Ai contributi di finanziamento di cui trattasi si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, compreso l’articolo 3, comma 9, della Legge n. 335/1995, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

6. Adempimenti procedurali

6.1. Codifica Aziende

Le imprese rientranti nell’ambito di applicazione del decreto (vedi punto 3) dovranno essere contraddistinte dal CA “0J”, che, dal 1/1/2014, assume il significato di “azienda tenuta al versamento dei contributi ex D.I. n. 79141/2014 (Fondo solidarietà residuale)”.

A tal proposito si procederà ad attribuire il codice di autorizzazione “0J” (zero J) alle imprese potenzialmente interessate, a prescindere dal requisito dimensionale. Tale attribuzione avverrà in automatico, a cura della Direzione Generale. Le imprese potranno visualizzare l’avvenuta attribuzione del codice “0J” sul Cassetto previdenziale Aziende.

Poiché il contributo è mensilmente dovuto solo dalle imprese che hanno occupato mediamente più di quindici dipendenti nel semestre precedente, in presenza del codice di autorizzazione “0J” il controllo del requisito occupazionale di più di 15 dipendenti nel semestre sarà effettuato dalla procedura automatizzata secondo le modalità previste al punto 3.2.

Le imprese che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno dare comunicazione alle strutture territoriali Inps di competenza per consentire l’attribuzione del codice di autorizzazione “2C” che assume il nuovo significato di “Azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo solidarietà residuale”.

Nel caso in cui l’impresa eserciti attività plurime, con distinti inquadramenti attribuiti dall’Istituto, il requisito occupazionale deve essere distintamente determinato in relazione al numero di dipendenti occupati in ognuna delle attività.


6.2. Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens

Le aziende dovranno versare il contributo ordinario, dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2014, valorizzando – all’interno di – l’elemento ed indicando i seguenti dati:

in il codice “M131” che assume il significato di "Contributo ordinario Fondo Residuale gennaio-settembre 2014";
in l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti;
in l’importo del contributo, pari allo 0,5% dell’imponibile.

Il contributo ordinario dovuto per le mensilità in relazione alle quali i termini di versamento non risultano scaduti alla data di pubblicazione della presente circolare, dovrà essere versato alle ordinarie scadenze di legge.

Invece, il contributo ordinario dovuto per le mensilità da gennaio a luglio 2014 dovrà essere versato non oltre il giorno 16 del terzo mese successivo alla predetta data (deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. n. 7/10/1993, circolare n. 292 l 23/12/1993, punto 1).

Con riferimento a tali mensilità, l’importo del contributo dovrà essere maggiorato degli interessi al tasso legale dell’1% (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze emanato il 13/12/2013) computati dal 7/06/2014 – giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto istitutivo del Fondo residuale - e fino alla data di versamento.

Ai fini del versamento degli interessi legali, le aziende valorizzeranno – all’interno di – l’elemento indicando i seguenti dati:
in il codice “Q900” avente il significato di " Oneri accessori al tasso legale" in l’importo degli interessi legali.

A decorrere dal mese di ottobre 2014, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, la contribuzione ordinaria sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti.

Non saranno, pertanto, più previste modifiche procedurali per la compilazione del flusso Uniemens. Le procedure di calcolo e rettifica, a partire dal periodo 10/2014, saranno implementate al fine di recepire le suddette disposizioni.


6.3. Contributo addizionale.

Ai fini del versamento del contributo addizionale si fa riserva di dare istruzioni riguardanti la gestione degli eventi di sospensione o riduzione di orario che danno luogo alla corresponsione dell’assegno ordinario.

7. Ricorsi amministrativi

Avverso i provvedimenti adottati dal Fondo per le materie di competenza è possibile proporre ricorso al Comitato amministratore, al quale, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e) del Regolamento, spetta decidere in unica istanza.

I ricorsi devono essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo, presso la Direzione generale dell’INPS.

8.      Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dei fatti amministrativi di pertinenza del Fondo di solidarietà residuale, costituito con Decreto Ministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014, in attuazione della previsione di cui all’art. 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è stata istituita la seguente Gestione:

“FR – Fondo di solidarietà residuale di cui all’art. 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92 – art. 1, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014.
in seno alla quale è stata istituita la contabilità separata:

“FRR – Gestione assicurativa a ripartizione”.

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi dovuti dalle aziende, rientranti nell’ambito di applicazione della normativa in parola, per il finanziamento di detto Fondo e secondo le modalità illustrate nel precedente paragrafo 6.2), sono stati istituiti i seguenti conti (vedi allegato n. 3):

FRR21110 per il contributo ordinario di competenza degli anni precedenti;
FRR21170 per il contributo ordinario di competenza dell’anno in corso.

La procedura di ripartizione DM imputerà le somme riscosse a titolo di contribuzione ordinaria, rispettivamente ai conti FRR21110 e FRR21170, a seconda che la competenza sia degli anni precedenti o dell’anno in corso. Pertanto, le somme versate per la regolarizzazione dei periodi gennaio – settembre 2014 ed evidenziate nel flusso Uniemens con il codice “M131”, andranno imputate al citato conto FRR21170.

Per le modalità di rilevazione contabile del contributo addizionale, si rinvia all’atto di scioglimento della riserva di cui al paragrafo 6.3 della presente circolare.

Si riportano nell’allegato n. 3 le variazioni apportate al piano dei conti.


Fonte: Circolare INPS n. 100 del 02/09/14

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