In data 21/07/2014 è stata sottoscritta una convenzione con il Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori e Pensionati (S.N.A.L.P.), approvata con determinazione n. 82 del 06/06/2014 per la riscossione dei contributi su pensioni dovuti dagli iscritti.

La convenzione ha validità triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

Si allega il testo della convenzione (all.1), di cui si illustrano di seguito i punti salienti.

SOGGETTI CHE POSSONO RILASCIARE LA DELEGA.

L’articolo 1 individua i pensionati aventi diritto ad avvalersi del servizio. In base alle disposizioni di cui all’articolo 23 octies della legge n. 485/72, hanno diritto, a versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall’INPS, nonché, per effetto della norma di rinvio contenuta nell’art.11 della legge 31 luglio 1975, n.364,  i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità, amministrate dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici.

Resta quindi confermato che l’articolo 23 octies non può trovare applicazione nei confronti dei titolari di pensione o assegno sociale, in quanto la norma fa specifico riferimento alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.


MODALITA’ DI RILASCIO DELLA DELEGA.

La delega deve essere rilasciata secondo il testo predisposto dall’Istituto nel quale sono indicate la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. La delega dovrà essere debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.


DECORRENZA DELLA DELEGA.

L’articolo 4 prevede che la delega alla riscossione della quota associativa, presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa.

I dati della delega saranno inviati all’INPS con le stesse modalità di trasmissione telematica della domanda di prestazione.

La delega, rilasciata da persona già titolare di pensione, produrrà i suoi effetti a partire dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della stessa ovvero, per i trattamenti pensionistici amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.

L’invio dei dati della delega all’INPS da parte dell’Organizzazione dovrà avvenire con modalità telematica, secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto. L’Organizzazione dovrà, altresì, trasmettere in formato digitale la delega acquisita, avendo sempre cura di conservare, con le modalità sopra citate, l’originale firmato.


DECORRENZA E VALIDITA’ DELLA REVOCA.

L’associato può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa; l’Istituto provvederà nel più breve tempo possibile alla elaborazione della domanda.

Nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Organizzazione, la nuova produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l’indicazione dell’Organizzazione revocata e  gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.
La revoca della delega alla riscossione della quota associativa  ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

Si precisa che le sopraindicate modalità telematiche previste nella convenzione, saranno operative dal 1 gennaio 2015. Pertanto nelle more di rilascio delle nuove modalità, la gestione delle deleghe e revoche alla riscossione avverrà con le modalità attualmente vigenti.


MISURA DEL CONTRIBUTO SINDACALE.

L’ammontare del contributo sindacale riportato nel testo di delega, è stabilito nelle seguenti percentuali dell’importo lordo delle singole rate di pensione compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati:

1) 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
2) 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
3) 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.


RAPPORTI FINANZIARI, SPESE E RIMESSE.

Sono regolati dagli articoli 6 e 7 della convenzione ed i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra questa Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale.

In particolare, per quanto riguarda i costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi sindacali si precisa che gli stessi sono stati determinati sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l’esercizio 2013. Per la convenzione di cui trattasi e in relazione alle attività sotto indicate, sono previsti i seguenti costi:

Nuova delega su domanda di pensione                  €  0,04
Nuova delega su pensione esistente                      €  0,74
Revoca delega telematizzata                                       €  0,74
Variazione (revoca + acquisizione nuova delega)    €  1,48
Gestione delega                                                 €  0,04

ESONERO DA RESPONSABILITA'.

Con l'articolo 9 della convenzione, l’Organizzazione sindacale  esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai rapporti intercorrenti tra il titolare della pensione assoggettata alla ritenuta sindacale e la Organizzazione sindacale stessa: pertanto, nelle controversie conseguenti alla contestazione sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega, l’Organizzazione sindacale in oggetto indicata,  si obbliga a ristorare l'INPS stesso di ogni eventuale effetto negativo comunque derivante da dette controversie.

CODICE INPS

Il codice INPS assegnato è P7


Fonte: Circolare INPS n.111 del19/09/2014

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