La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5 della sesta direttiva Iva ed è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone un Comune olandese all’Amministrazione finanziaria locale, in ordine al diritto alla detrazione dell’Iva versata a monte dal Comune per i costi di costruzione di un nuovo edificio comunale.

Il Comune protagonista della controversia
In particolare, il Comune esercita alcune operazioni in qualità di pubblica autorità e di soggetto passivo. Ha commissionato inoltre la costruzione, su un terreno di sua proprietà, di un nuovo edificio da adibire ad uffici. E’ stato previsto che l’edificio sarebbe stato utilizzato dal Comune sulla base della seguente ripartizione:
il 94% della superficie dell’edificio per l’esercizio di attività esercitate in qualità di pubblica autorità
il 5% della superficie per le attività esercitate dal Comune in qualità di soggetto passivo, per prestazioni che danno diritto a detrazione dell’Iva
l’1% della superficie per le attività esercitate dal Comune in qualità di soggetto passivo, per prestazioni che non danno diritto a detrazione dell’Iva. Nelle fatture relative alla costruzione dell’edificio emesse nei confronti del Comune, era incluso un  importo da corrispondere a titolo di Iva.
Il pagamento di tali somme veniva contestato dal Comune che chiedeva la restituzione della totalità dell’Iva pagata a monte, sulla base della considerazione che l’edificio costruito costituiva un bene prodotto nell’ambito della propria attività aziendale.
La controversia è approdata dinanzi alla competente autorità giurisdizionale dei Paesi Bassi, che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue la seguente questione: se l’articolo 5, paragrafo 7, lettera a), della sesta direttiva debba essere interpretato nel senso che viene considerata cessione a titolo oneroso la situazione nella quale un Comune occupa per la prima volta un edificio che ha fatto costruire sul suo terreno e che utilizzerà per le sue attività in qualità di  pubblica  amministrazione e per il 6% per le sue attività come soggetto passivo, di cui l’1% per prestazioni esenti che non godono di alcun diritto alla detrazione.

Le valutazioni della Corte Ue
In base a quanto stabilito dall’articolo 4, paragrafo 5 della sesta direttiva, i Comuni non sono considerati soggetti a Iva per le attività che esercitano in qualità di pubblica autorità. In base a quanto previsto dall’articolo 5, paragrafo 7, della sesta direttiva, gli Stati membri possono assimilare ad una cessione a titolo oneroso, soggetta a Iva, l’impiego da parte di un soggetto passivo, per i bisogni della sua impresa, di un bene prodotto, costruito, estratto, lavorato, acquistato o importato nell’ambito di tale impresa, qualora l’acquisto di tale bene presso altro soggetto passivo non dia diritto alla completa detrazione dell’imposta. La disposizione deve intendersi riferita non soltanto ai beni integralmente prodotti, costruiti, estratti o lavorati dalla stessa impresa, ma anche a quelli prodotti, costruiti, estratti, lavorati da un terzo con materiali messi a disposizione da tale impresa. Ne consegue che, nel caso di specie, l’immobile costruito da un terzo su un terreno di proprietà di un comune, rientra nell’ambito applicativo di tale norma.
La facoltà, prevista in capo allo Stato membro, di assimilare a una cessione a titolo oneroso l’impiego da parte di un soggetto passivo, per le esigenze della propria attività di impresa, di un tale bene, può essere esercitata soltanto qualora il suo acquisto presso un altro soggetto passivo non gli conferisca il  diritto alla detrazione completa dell’Iva.
Premesso che i Paesi Bassi si sono avvalsi di tale facoltà, la condizione di applicazione dell’articolo 5 della sesta direttiva è soddisfatta nel caso di specie in cui, posto che l’immobile veniva utilizzato anche per operazioni diverse da quelle imponibili, l’Iva a monte non sarebbe stata completamente detraibile se esso fosse stato interamente acquistato presso un altro soggetto passivo.
Da ciò deriva che quando un Comune occupa un edificio che ha fatto costruire sul suo terreno e che utilizzerà nella misura del 94% per le attività svolte in qualità di pubblica amministrazione e nella misura del 6% per quelle svolte in qualità di soggetto passivo, di cui l’1% per prestazioni esenti che non conferiscono alcun diritto alla detrazione, tale situazione deve considerarsi rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 5 della sesta direttiva, nei limiti in cui lo Stato membro  interessato abbia fatto ricorso alla facoltà prevista da tale norma.
La totalità dell’Iva pagata a monte dal Comune per l’acquisto di beni ai fini dell’impiego operato a valle dà diritto alla detrazione dell’imposta. Tale impiego è assoggettato a Iva e l’importo dell’Iva che il Comune è tenuto a pagare deve essere calcolato, sulla base del valore integrale di ciascun elemento, il terreno e l’immobile.
Inoltre, nei limiti in cui i beni siano utilizzati ai fini delle sue operazioni soggette ad imposte, e quindi, per la fattispecie in esame, per il 5% della superficie dell’edificio, il soggetto passivo è, in via generale, autorizzato a detrarre dall’imposta al cui pagamento è tenuto l’Iva versata per l’impiego di cui sopra. La detrazione non sarà ammessa nella misura in cui tali beni sono utilizzati per operazioni esenti o non rientranti nell’ambito di applicazione dell’Iva.

Le conclusioni della Corte
Secondo gli eurogiudici, l’articolo 5 della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che si applica a una situazione quale quella in esame, in cui un Comune occupa per la prima volta un edificio che ha fatto costruire sul suo terreno e della cui superficie utilizzerà il 94% per le sue attività svolte in qualità di Pubblica amministrazione e il 6% per le sue attività svolte in qualità di soggetto passivo, di cui l’1% per prestazioni esenti che non danno diritto alla detrazione dell’Iva. Tuttavia, il successivo utilizzo dell’immobile per le attività del Comune può dare diritto alla detrazione dell’imposta pagata per l’impiego previsto da tale norma soltanto nella misura corrispondente al suo utilizzo ai fini delle operazioni imponibili.


Fonte: Agenzia Entrate

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