L’esenzione da bollo, registro e altri tributi - già confermata per gli atti di affrancazione (risoluzione 64/2014) - trova applicazione, dal 24 giugno scorso, anche in caso di legittimazione del possesso di terre civiche con il pagamento di un’indennità.
A illustrare la novità normativa contenuta nel Dl 66/2014 (articolo 5, comma 1-bis), la risoluzione n. 80/E Del 29 agosto.

Dubbi interpretativi erano sopraggiunti in seguito all’entrata in vigore dell’articolo 10, comma 4, del Dlgs 23/2011, che, in relazione ai trasferimenti immobiliari soggetti all’imposta di registro, ha previsto - a partire dall’1 gennaio 2014 - la soppressione generalizzata di tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste da leggi speciali.

In merito a tale disposizione, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 64/2014, aveva specificato che la stessa trova applicazione anche con riferimento alle operazioni contemplate dall’articolo 2 della legge 692/1981, qualora avessero realizzato un trasferimento della proprietà di beni immobili o la costituzione di un diritto reale sugli stessi a titolo oneroso, con conseguente assoggettamento all’imposta proporzionale di registro. Non opera, invece, in relazione agli atti di affrancazione che non producono il trasferimento della proprietà delle terre civiche, acquisita invece per effetto della legittimazione; pertanto, anche gli atti di affrancazione stipulati dopo l’1 gennaio 2014 continuano a beneficiare del regime di esenzione da bollo, registro e altre imposte.

Successivamente, però, la legge di conversione del Dl 66/2014 ha modificato la norma che ha sancito la soppressione delle facilitazioni fiscali, prevedendo espressamente che la stessa non colpisce, tra le altre, le agevolazioni contenute nell’articolo 2 della legge 692/1981. Quindi, dal 24 giugno scorso (data di entrata in vigore della novità di legge), l’esenzione da bollo, registro e altre imposte vale anche per gli atti costitutivi di diritti reali o traslativi della proprietà di beni immobili stipulati a titolo oneroso.

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