Il contribuente che esce dal regime dei "nuovi minimi", in seguito al superamento del tetto di ricavi (30mila euro), può accedere nel periodo d'imposta successivo al "regime contabile agevolato"?

Il regime contabile agevolato prevede l’esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'Irap e dell'Iva, dalle liquidazioni e dai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto, nonché l’esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (articolo 27, comma 3, Dl 98/2011). Tale regime cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una della condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99 dell'articolo 1 della legge 244/2007. Tra i requisiti indicati dal comma 96, c’è il mancato conseguimento di ricavi o di compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 30mila euro. Si deve pertanto escludere la possibilità di accedere al regime agevolato, qualora si superi il tetto di ricavi indicato.


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top