La legge n. 904 del 1977, art. 12, recita: “Fermo restando quanto disposto nel titolo 3 del D.P.R. n. 601/1973 e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell’ente che all’atto del suo scioglimento”. La norma pone, dunque, un esplicito e chiaro requisito ai fini dell’esenzione da imposizione fiscale in favore delle società cooperative, ossia che le riserve non siano distribuibili fra i soci neppure all’atto dello scioglimento dell’ente. Non è, quindi, sufficiente che la cooperativa possieda tutti i requisiti necessari per entrare nel sistema agevolativo, ma per la applicazione di questo ulteriore specifico beneficio occorre appurare se, indipendentemente dall’ammontare dell’utile dei diversi esercizi, figurino o meno nello statuto della società vincoli di destinazione degli utili prodotti, tali da rendere impossibile la loro distribuzione ai soci, sia durante la vita dell’ente che all’atto del suo scioglimento, in guisa che, per poter derogare a tali vincoli, si renda necessaria una modifica dello statuto (con deliberazione di assemblea straordinaria e secondo le procedure previste per le modifiche statutarie). In tal senso Cass. n. 17110/07; id. n. 8140/2011; id. Cass. n. 12319/06).

Sentenza n. 18738 del 5 settembre 2014 (udienza 29 aprile 2014)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cappabianca Aurelio – Est. Crucitti Roberta
L. n. 904 del 1977, art. 12 – Reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi – L’esenzione dall’imposizione opera se le riserve non siano distribuibili fra i soci neppure all’atto dello scioglimento dell’ente

0 commenti:

 
Top