In tema di agevolazioni fiscali previste per le società cooperative, le somme destinate a riserve indivisibili sono escluse dal reddito imponibile a condizione che sia esclusa in maniera effettiva la possibilità di distribuirle ai soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento.
È quanto ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 18735 del 5 settembre, secondo cui non è sufficiente la mera conformità (formale) dello Statuto alle prescrizioni legislative.

Il quadro normativo
Le società cooperative sono assoggettate alle regole previste per le società di capitali. Sono, infatti, ai sensi dell'articolo 73 del Tuir, soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires).
Tuttavia, in virtù della funzione sociale svolta, il legislatore tributario ha previsto diverse disposizioni speciali per la determinazione del reddito imponibile.

La riforma del diritto societario ha introdotto nel nostro ordinamento una distinzione tra cooperative a mutualità prevalente (articolo 2512 cc) e cooperative diverse, concetto ricavabile per esclusione rispetto alle prime.
In merito ai benefici tributari, l'articolo 223-duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile statuisce che le agevolazioni fiscali "previste da leggi speciali" si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente.

L'intervento legislativo, che modifica la determinazione del reddito imponibile delle cooperative, deve tuttavia essere coordinato con le disposizioni già in vigore.
Tra queste, va ricordato l’articolo 12 della legge 904/1977, secondo cui non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento.
Pertanto, nell'ipotesi in cui tutto o parte dell'utile sia destinato a riserva indivisibile, tale quota accantonata non concorre alla formazione del reddito imponibile, mentre vi partecipano le altre variazioni fiscali.

La vicenda processuale e la decisione della Cassazione
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso una sentenza della Commissione tributaria centrale che, in riforma di una pronuncia della Ctr Abruzzo, aveva riconosciuto il diritto di una banca di credito cooperativo a godere delle agevolazioni fiscali previste per le società cooperative, annullando di conseguenza l’avviso di accertamento.
L’ufficio aveva ritenuto insussistenti i presupposti delle agevolazioni in quanto, sulla base delle clausole statutarie, non era certa e integrale l’indivisibilità delle riserve cui era destinato l’utile prodotto.

Secondo i giudici della Ctc, l’articolo 37 dello Statuto prevedeva espressamente che la somma disponibile (dopo la distribuzione degli utili ai soci) venisse devoluta a scopi di pubblica utilità. Tanto bastava per garantire la conformità dello Statuto alle prescrizioni dell'articolo 26 del Dlgs 1577/1947, secondo cui “Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole…c) devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico”.

Con il proprio ricorso, l’Agenzia delle Entrate denunciava, ai sensi dell’articolo 360, n. 3), cpc, la violazione dell'articolo 12 della legge 904/1977.
La Cassazione, nell’accogliere il ricorso, ricorda un chiaro orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr sentenze 8140/2011, 17110/2007 e 12319/2006), secondo cui “non è sufficiente che la cooperativa possieda tutti i requisiti necessari per entrare nel sistema agevolativo” (come il formale inserimento nello Statuto della clausole previste dal predetto articolo 26), “ma per la applicazione di questo ulteriore specifico beneficio (di cui al predetto articolo 14) occorre appurare se, indipendentemente dall'ammontare dell'utile dei diversi esercizi, figurino o meno nello statuto della società vincoli di destinazione degli utili prodotti, tali da rendere impossibile la loro distribuzione ai soci, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento, in guisa che, per poter derogare a tali vincoli, si renda necessaria una modifica dello statuto (con deliberazione di assemblea straordinaria e secondo le procedure previste per le modifiche statutarie)”.

Nel caso di specie, era evidente che tale vincolo non sussistesse, in quanto le previsioni statutarie prevedevano la mera possibilità, per voto dell'assemblea dei soci, di erogazione degli utili residuati a seguito della distribuzione ai soci, a fini di beneficenza e mutualità.


Fonte: Agenzia Entrate

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