La definizione automatica ex articolo 9, legge 289/2002, non impedisce all’Amministrazione finanziaria il controllo formale della dichiarazione e la liquidazione dell’imposta dovuta, per la quale era, e resta, legittimata a emettere la cartella di pagamento in seguito a controllo automatizzato del modello Unico, ai sensi dell’articolo 54-bis del Dpr 633/1972, per il recupero dell’Iva non versata dal contribuente, nonostante l’intervenuto condono.
Così ha stabilito la Corte di cassazione, con ordinanza n. 17136 del 29 luglio.

Lo storico di lite
Per avvenuta presentazione dell’istanza di condono “tombale” (articolo 9 della legge 289/2002), la Commissione tributaria provinciale ha annullato una cartella di pagamento conseguente all’esito del controllo automatizzato (articolo 54-bis del Dpr 633/1972), portante il recupero dell’Iva annuale del modello Unico, non versata dalla contribuente.
Al giudicato negativo seguito anche in appello, l’Amministrazione finanziaria ricorre per cassazione, denunciando violazione dell’articolo 9, comma 9, della legge 289/2002, atteso che la disposizione in esame esclude che la definizione automatica delle imposte possa elidere gli effetti del controllo formale delle dichiarazioni e la liquidazione dell’Iva dovuta, eseguita ex articolo 54-bis del Dpr 633/1972.

Motivi della decisione
Decidendo la vertenza, la suprema Corte accoglie il ricorso dell’ente impositore, trovando immediata applicazione alla fattispecie l’articolo 9, comma 9, della legge 289/2002, secondo cui sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base, rispettivamente, agli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni Iva ai sensi dell’articolo 54-bis del Dpr 633/1972.

Va chiarito, al riguardo, che la dichiarazione fiscale è atto direttamente attuativo della legge tributaria e produce di per sé un effetto di liquidazione dell’imposta, rispetto al quale l’eventuale ulteriore liquidazione dell’ufficio, a seguito dell’esercizio del potere di accertamento formale automatizzato contemplato dall’articolo 54-bis del Dpr 633/1972, non innova se non per la correzione degli errori materiali e di calcolo. Tanto è vero che il comma 4 della stessa norma adotta il principio dell’imputazione diretta della liquidazione al dichiarante: “I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente” (Cassazione 7600/2014).

Ciò posto, le sezioni unite della Cassazione (sentenza 14828/2008, conforme 5586/2010) hanno chiarito che l’articolo 9, comma 9, si limita a escludere che il condono abbia di per sé un effetto modificativo soltanto in ordine all’importo di eventuali rimborsi e crediti indicati nelle dichiarazioni presentate dal contribuente, nel senso che il condono non gli impone la rinuncia al credito ivi esposto, né preclude all’Amministrazione di rimborsarlo, se lo ritiene fondato, o di accertarne la non rimborsabilità, secondo i principi fissati dall’ordinanza 340/2005 della Corte costituzionale.

Il condono tombale del 2002 va considerato come preclusivo dell’accertamento, ma non della procedura di liquidazione effettuata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 57 della legge 413/1991 e 36-bis del Dpr 600/1973, in quanto, tramite tale norma, l’Amministrazione finanziaria si limita esclusivamente a cogliere l’effettiva rilevanza delle varie componenti reddituali ai fini della corretta determinazione dell’imponibile (cfr Cassazione 2340/2001).

Pertanto, il giudice di legittimità non ha avuto dubbi nell’annullare il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, ha ridato alla cartella di pagamento contestata la forza che gli era stata tolta dai conformi giudicati di merito, argomentando, in base alla granitica giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cassazione 2340/2001, 16486/2004, 8355/2006, 12360/2011 e 647/2014), che la presentazione della dichiarazione ai sensi dell’articolo 9 “non esclude” la liquidazione delle imposte mediante controllo formale, considerato che la norma prevede espressamente che sono fatti salvi gli effetti derivanti dal controllo ai sensi dell’articolo 54-bis Dpr 633/1972, mentre il successivo comma 10 (secondo cui il perfezionamento del condono preclude la possibilità di “ogni accertamento tributario”) riguarda soltanto gli accertamenti e non le liquidazioni effettuate dall’ufficio nell’esercizio del potere di accertamento formale automatizzato.

La Commissione regionale, al contrario, fondandosi solo su tale ultimo dato testuale, ha ritenuto la nullità della cartella impugnata quale atto impositivo emesso in violazione di detta norma, la quale precluderebbe all’Amministrazione finanziaria, in seguito all’adesione al condono da parte dei contribuente, qualsiasi accertamento.
Tali liquidazioni, invece, “non hanno portata innovativa se non per la correzione degli errori materiali e di calcolo” (cfr Cassazione 1438/2013).


Fonte: Agenzia Entrate

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