Un’impresa tedesca di trasporto merci su strada acquistava un veicolo a motore sul quale era montato un solo serbatoio di carburante, atteso il proposito di una modifica successiva del detto veicolo. Successivamente, per lo svolgimento dell’attività, si rendeva necessario per l’impresa il montaggio sul veicolo di supporti, che il costruttore non poteva fornire nella forma desiderata.
L’impresa, allora, dava incarico, a una ditta di carrozzeria, di montare i dispositivi desiderati: la descritta operazione comportava, tuttavia, il necessario spostamento del serbatoio di carburante, installato dalla casa automobilistica.
Inoltre, durante la modifica del veicolo, la ditta installava un secondo serbatoio, senza che, successivamente, l’Associazione di controllo tecnico sollevasse alcuna obiezione circa la conformità dell’operazione alle norme sull’immatricolazione dei veicoli stradali a motore.

La vertenza doganale
I veicoli della società tedesca facevano regolarmente rifornimento di carburante nei Paesi Bassi, attesi i prezzi vantaggiosi ivi praticati.
A seguito della dichiarazione fiscale del rifornimento in Olanda del secondo serbatoio, installato dalla ditta di carrozzeria, l’ufficio doganale tedesco richiedeva il pagamento di un importo a titolo di tassa sull’energia per il carburante contenuto in questo serbatoio, atteso che esso non era “normale”, poichè era stato montato sul veicolo successivamente alla sua fabbricazione e non era stato installato in modo permanente dal costruttore del telaio.
Nello stesso senso, l’ufficio richiedeva la tassa sull’energia anche per il carburante contenuto nel serbatoio installato originariamente, atteso che neppure questo aveva il requisito della normalità, poiché era stato smontato e poi rimontato.
Dopo aver proposto ricorsi amministrativi contro tali atti impositivi, tutti respinti, il trasportatore presentava un ricorso al Tribunale tributario di Düsseldorf, che rilevava la complessità della vertenza.

Le questioni pregiudiziali
Il Tribunale, dunque, sospeso il procedimento, formulava, alla Corte di giustizia i seguenti quesiti:
se la nozione di “costruttore” di cui all’articolo 24, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 2003/96 debba essere interpretata nel senso che essa comprende anche i carrozzieri e i concessionari, qualora siano costoro ad installare il serbatoio per il carburante nell’ambito del processo di fabbricazione di un veicolo e a tale processo partecipino, per motivi tecnici e/o economici, suddividendosi il lavoro, diverse imprese indipendenti;
qualora alla prima questione debba essere data risposta affermativa, come debba essere interpretata in tali circostanze la condizione enunciata all’articolo 24, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 2003/96, in base alla quale deve trattarsi di veicoli “dello stesso tipo”.
La pronuncia
I togati comunitari osservano che è comune che la fabbricazione dei veicoli commerciali sia effettuata in più fasi: il costruttore produce solo il telaio e la cabina, mentre il resto viene costruito da imprese specializzate.
Può accadere, pertanto, come nel caso del procedimento principale, che il serbatoio sia installato non dal costruttore, bensì da un terzo.
In tali circostanze – continua la Corte - diventa molto difficile stabilire se un dato serbatoio faccia effettivamente parte della categoria dei serbatoi “installati permanentemente dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato”, come risulta dalla formulazione della definizione di “serbatoi normali”, di cui all’articolo 24, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 2003/96.
Ciò detto, la Corte osserva che l’esenzione dall’accisa in uno Stato membro del carburante immesso in consumo in un altro Stato membro e contenuto nei serbatoi dei veicoli commerciali è concessa “per non ostacolare la libera circolazione delle persone e delle merci e per evitare doppie imposizioni”.
Per garantire tale finalità, allora, non è necessario discernere se il serbatoio di carburante sia stato installato permanentemente sul veicolo interessato dal costruttore o da un terzo.
Di contro, è rilevante – inferiscono i giudici - distinguere se tale serbatoio serva all’approvvigionamento diretto di carburante del veicolo per la sua trazione e, all’occorrenza, per il funzionamento dei suoi sistemi di refrigerazione o di altri suoi sistemi.
E se ciò vale per “i serbatoi di gas installati su veicoli a motore”, che sono generalmente installati da imprese specializzate, indipendenti dai costruttori, per gli stessi motivi devono poter essere esentati la benzina o il gasolio contenuti in serbatoi installati da terzi.

Conclusioni
La nozione di «serbatoi normali» di cui all’articolo 24, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, deve essere interpretata nel senso che essa non esclude i serbatoi installati permanentemente sugli autoveicoli commerciali e destinati a rifornirli direttamente di carburante che siano stati montati da una persona diversa dal costruttore, purché detti serbatoi consentano l’utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione di tali veicoli che, all’occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi.


Fonte: Agenzia Entrate

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