Il debitore ammesso al concordato preventivo, con cessione dei beni ai creditori e nomina del commissario liquidatore, che prosegua nell’esercizio dell’impresa, “conserva la sua capacità processuale e continua ad essere soggetto passivo di imposta e destinatario di tutti gli obblighi di natura fiscale connessi alla prosecuzione della sua attività” (Cass. 12422/11). In quanto parte in senso sostanziale di tutti gli atti che concernano il suo patrimonio, il debitore “lo rimane anche per i rapporti tributari, che pertanto a lui fanno direttamente capo, e sui quali è legittimato processualmente a interloquire” (Cass. 4728/08), sicché è solo a lui che vanno notificati gli atti impositivi ed è solo lui “l’unico legittimato passivo in ordine alla verifica dei crediti dopo l’omologazione del concordato, sussistendo la legittimazione del liquidatore solo nei giudizi relativi a rapporti obbligatori sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione” (Cass. 13340/09). E’ evidente perciò che la legittimazione del commissario liquidatore sia riconoscibile nei soli limiti in cui la pretesa o l’obbligo siano sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione, diversamente dovendo riconoscersi che essa competa al debitore, che così come non si spoglia della gestione dell’impresa e della gestione dei propri affari, parimenti ne è pure il diretto interlocutore processuale.

Sentenza n. 18755 del 5 settembre 2014 (udienza 10 giugno  2014)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Piccininni Carlo – Est. Marulli Marco
Ammissione al concordato preventivo – Il debitore conserva la capacità processuale e continua ad essere il soggetto di imposta – La legittimazione spetta al commissario liquidatore nei soli limiti in cui la pretesa o l’obbligo siano sorti nel corso e in funzione delle operazioni di liquidazione.

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