Prossima alla scadenza la sospensione dei termini processuali, prevista dall’articolo 1 della legge 742/1969, che riguarda tutti i processi civili, amministrativi e tributari.
L’interruzione di 46 giorni (dall’1 agosto al 15 settembre) è valida per tutti i gradi di giudizio, dal primo alla Cassazione, e determina un effettivo allungamento delle scadenze entro le quali le parti possono procedere al deposito di ricorsi, atti e documenti.
Di conseguenza, i termini “in standby” riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione; qualora il conto dei giorni fosse dovuto iniziare durante la fase di intervallo, l’inizio del conteggio è procrastinato alla fine del periodo di sospensione.

Cosa succede nel contenzioso tributario
Vediamo ora alcuni casi pratici riguardanti la sospensione dei termini nel processo tributario, ricordando che la “pausa” riguarda tutte le scadenze relative alla presentazione del ricorso (introduttivo e costitutivo) opposto agli atti impositivi in tutti i gradi di giudizio e anche il deposito dei documenti e delle memorie illustrative.

Se, ad esempio, è stato notificato un avviso di accertamento l’8 agosto, il contribuente avrà tempo fino al 14 novembre per presentare il ricorso, in quanto il termine dei 60 giorni decorre a partire dal 16 settembre; in pratica, per tutte le notifiche effettuate all’interno del periodo feriale, il termine è comunque posticipato al primo giorno di ripresa del lavoro ordinario.

Nel caso in cui l’atto sia stato notificato prima dell’inizio del periodo di sospensione, ad esempio il 10 luglio, i 60 giorni a disposizione del contribuente per opporre ricorso saranno così ripartiti: 21 giorni fino al 31 luglio, gli altri 39 giorni dal 16 settembre fino al 24 ottobre.

Qualora il destinatario dell’avviso decida di avvalersi dell’istituto dell’accertamento con adesione, al termine ordinario di 60 giorni per l’impugnazione si aggiungono ulteriori 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza di adesione, a cui si sommano i 46 giorni della sospensione estiva. Ipotizzando che la notifica sia avvenuta il 23 giugno e l’istanza di accertamento con adesione sia stata presentata il giorno successivo (24 giugno), il calcolo dei complessivi 150 giorni disponibili si svolgerà nel seguente modo: dal 24 giugno al 31 luglio decorrono i primi 38 giorni; dall’1 agosto al 15 settembre intervengono i 46 giorni di “congelamento” estivo; dal 16 settembre inizia il calcolo dei residui 52 giorni di sospensione per l’istanza di adesione cui si aggiungono i 60 giorni per l’impugnazione dell’atto, così da arrivare al 5 gennaio 2015.

Va inoltre ricordato che la Stabilità 2014 (articolo 1, comma 611, legge 147/2013), nel modificare alcuni punti della disciplina della mediazione tributaria (articolo 17-bis del Dlgs 546/1992), ha stabilito che per le domande riguardanti gli atti notificati a partire dal 2 marzo 2014 si applicano le normali disposizioni sui termini processuali. Di conseguenza, il termine di 90 giorni stabilito per la conclusione del procedimento di mediazione va calcolato “a cavallo” del termine di sospensione feriale. Per cui, come nel caso precedente, avremo: 60 (per l’impugnazione dell’atto) + 90 (per la conclusione del procedimento di mediazione) + 46 (sospensione estiva), a cui vanno sommati gli ulteriori 30 giorni per l’eventuale costituzione in giudizio a seguito della mancata mediazione.

Infine, dall'anno prossimo, la sospensione estiva sarà decisamente più breve: l'articolo 16 del Dl 132/2014 ha modificato l'articolo 1 della legge 742/1969, accorciando la pausa feriale dei termini processuali dal 6 al 31 agosto.


Fonte: Agenzia Entrate

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