L'Inps, con la circolare n. 151/2012, ha riepilogato gli adempimenti relativi al conguaglio contributivo di fine anno. A differenza degli anni precedenti pero` ha introdotto una novita` in materia di sgravio sulla contrattazione di secondo livello.
Le istruzioni Inps con la circolare n. 151/2012
Secondo l’Istituto le aziende con piu` di 50 dipendenti, che versano il Tfr al Fondo di Tesoreria e che nel corso del 2012 sono state ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello ex lege n. 247/2007, sono tenute all’atto del recupero della percentuale di incentivo spettante, a riversare la quota del contributo aggiuntivo Ivs dello 0,50% dell’imponibile previdenziale relativo alle somme oggetto dell’agevolazione al Fondo di Tesoreria.
Il presupposto su cui si basa la pretesa dell’Ente e` contenuto nella circolare n. 151/2012 ed e` il seguente «Le aziende di cui trattasi ... all’atto del recupero della percentuale di incentivo spettante (al massimo 25 punti percentuali), ricomprendono anche il citato contributo aggiuntivo Ivs dello 0,50%». In materia di recupero dell’agevolazione contributiva sui premi variabili l’Inps e` intervenuto nel corso del 2012 due volte, la prima con la circolare n. 51 per indicare le modalita` di recupero dell’agevolazione in relazione alle somme relative all’anno 2010, la seconda con la circolare n. 96 in relazione alle somme relative all’anno 2011.
Quella poteva essere l’occasione per spiegare e dettare le regole del riaccredito di tale parte di Tfr al lavoratore e all’Inps, in quanto l’operazione di recupero dello sgravio non e` connessa alle operazioni di conguaglio di fine anno. Nel messaggio n. 3678/2013 si precisa che la materia, stante la complessita` operativa e gestionale, non era stata precedentemente affrontata in considerazione della natura sperimentale dell’incentivo, divenuto strutturale solamente a seguito della previsione contenuta nella legge n. 92/2012 (art. 4, comma 28).
Ad avviso di chi scrive la questione merita un approfondimento ulteriore, anche in relazione alle conseguenze che si manifestano nella gestione dell’accantonamento del Tfr di tutte le aziende e di tutti i lavoratori che hanno fruito dello sgravio contributivo sulla contrattazione di secondo livello, e non solo di quelle che hanno l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria.


Fonte: IPSOA

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