Commento alle novità fiscali contenute nella legge di stabilità 2013. E’ l’oggetto della corposa circolare n. 12/E del 3 maggio, con cui l’Agenzia delle Entrate fornisce le primi precisazione sul provvedimento di fine anno (legge n. 228/2012), suddividendo il documento di prassi, per chiarezza espositiva, in sette capitoli.
Nei primi due, le novità Irpef e quelle per i titolari di reddito d’impresa.

Novità Irpef
Il primi capitolo è riservato alle innovazioni apportate in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.
In sintesi:
aumentano, dall’1 gennaio di quest’anno, le detrazioni per i figli a carico (comma 483):
da 800 a 950 euro, per ogni figlio, dai tre anni in su, anche se naturale riconosciuto, adottivo, affidato o affiliato
da 900 a 1.220 euro, per ciascun figlio sotto i tre anni
da 220 a 400 euro, la maggiorazione per ogni figlio portatore di handicap
istituita una detrazione d’imposta del 19% (in questo caso, sia Irpef che Ires) delle erogazioni liberali al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, purché effettuate mediante versamento bancario o postale (comma 524)
prorogata per il 2013 la detrazione per carichi di famiglia in favore dei non residenti (comma 526). Trattandosi di misura temporale, la detrazione non rileva ai fini del calcolo dell’acconto per il 2014
confermata per il 2013 la franchigia a favore dei “frontalieri”. I redditi derivanti dal lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera o in Paesi limitrofi concorrono alla formazione del reddito complessivo per l’importo eccedente 6.700 euro (comma 549)
prevista per il triennio 2013-2015 la rivalutazione del 15% dei redditi dominicale e agrario, ulteriore rispetto a quella già applicata, rispettivamente dell’80 e del 70%. Per i terreni agricoli e quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è più soft, con aliquota del 5% (comma 512).
riproposta la possibilità di rideterminare il costo o il valore di acquisto dei titoli non negoziati in mercati regolamentati e dei terreni edificabili o con destinazione agricola, in riferimento, questa volta, ai beni posseduti all’1 gennaio 2013 (comma 473). La perizia giurata dovrà essere redatta entro il 30 giugno 2013. Entro la stessa data andrà versata l’imposta sostitutiva pari al 2% del valore periziato per le partecipazioni non qualificate e al 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni. Il pagamento può anche avvenire, a partire dallo stesso termine, in tre quote annuali di pari importo, maggiorando con interessi del 3% l’importo delle rate successive alla prima.
E’ possibile procedere alla rivalutazione anche se si è già fruito in passato di un’analoga disposizione, e anche quando la seconda perizia riporta un valore inferiore a quello precedente. In caso di rideterminazione-bis, è possibile scomputare dall’imposta dovuta quella già versata in occasione delle precedenti operazioni effettuate con riferimento agli stessi beni. In alternativa, l’imposta pagata in passato può essere chiesta a rimborso (articolo 38 del Dpr n. 602/1973); il termine di decadenza per l’istanza decorre dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento, cioè dal pagamento dell’intera imposta (o della prima rata) dovuta per l’ultima rideterminazione (l’importo del rimborso, comunque, non può essere superiore all’importo dovuto per l’ultima rideterminazione). Chi ha rivalutato i beni posseduti all’1 luglio 2011, versando la prima rata dell’imposta sostitutiva, e intende procedere nuovamente a rideterminazione con riferimento alla data dell’1 gennaio 2013, non deve versare le rate ancora pendenti (30 giugno 2013 e 30 giugno 2014) e può detrarre l’importo della prima rata onorata dalla nuova imposta dovuta.

Novità per i titolari di reddito d’impresa
Scende dal 27,5% al 20% la percentuale di deducibilità delle “auto aziendali”, ossia delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nell’articolo 164 del Tuir, comma 1, lettera b) (comma 501). Si tratta, in sostanza di autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.
Stesso taglio per le deduzioni relative ai veicoli utilizzati nell’esercizio di arti e professioni in forma individuale. L’agevolazione, in quest’ultimo caso è, lo ricordiamo, per una sola vettura se l’attività è individuale, a un veicolo per componente in caso di società semplici e associazioni. Rimangono invariati gli altri limiti alle deduzioni previsti dall’articolo 164 del Tuir.
La modifica è operativa dall’anno in corso. La circolare chiarisce come deve comportarsi il contribuente per l’acconto relativo al primo periodo di applicazione. La nuova disciplina va coordinata con quanto previsto dalla legge 92/2012, che aveva già ridotto dal 40 al 27,5% lo sconto fiscale dell’articolo 164 a partire da quest’anno, precisando che l’anticipo d’imposta per il 2013 doveva essere determinato, seguendo il metodo storico, sulla base dell’aliquota modificata. Per ragione di ordine logico, quindi, dopo l’ulteriore “ritocco” operato dalla legge di stabilità, l’acconto 2013 calcolato con il metodo storico andrà determinato assumendo quale imposta del periodo precedente quella che sarebbe emersa applicando la nuova percentuale del 20 per cento.

Cala il prelievo Irap grazie all’aumento di alcuni “sconti” (commi 484 e 485). La deduzione base sale infatti da 4.600 a 7.500 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato, quella maggiorata prevista per i lavoratori sotto i 35 anni di età e per le lavoratrici aumenta da 10.600 a 13.500 euro. Ancor più sostanziose le deduzioni applicabili per i dipendenti impiegati in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, pari, dopo la modifica, a 15mila euro (importo base) e a 21mila euro, se a lavorare sono donne o giovani sotto i 35 anni.
Corrette al rialzo, inoltre, le soglie di deducibilità previste dall’articolo 11, comma 4-bis, del Dlgs 446/1997:
8mila euro, se la base imponibile non oltrepassa i 180.759,91 euro
6mila euro, se la base imponibile supera i 180.759,91 euro ma non i 180.839,91
4mila euro, se la base imponibile supera i 180.839,91 euro ma non i 180.919,91 euro
2mila euro, se la base imponibile supera i 180.919,91 euro ma non i 180.999,91 euro.
Corretto al rialzo anche l’importo aggiuntivo spettante alle Snc, alle Sas, agli imprenditori individuali, ai professionisti e alle associazioni professionali, che, alle cifre su indicate, potranno sommare, rispettivamente, 2.500, 1.875, 1.250 e 625 euro.
Gli incrementi sono applicabili dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, quindi, per chi segue l’anno solare, dal 2014.

La legge di stabilità 2013 (commi 513 e 514) ha abrogato la norma che consentiva alle società agricole (di persone, Srl e cooperative) di optare per l’imposizione dei redditi su base catastale, mentre gli imprenditori agricoli e le società da essi costituite non possono più applicare il regime forfetario del 25% al quale avevano accesso, su opzione, nel caso l’attività svolta e la commercializzazione riguardassero esclusivamente i prodotti agricoli ceduti dai soci.
In entrambi i casi, le opzioni non sono più esercitabili a partire dal 2013.
Tuttavia, l’Agenzia precisa che le scelte già esercitate perdono efficacia dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014: in poche parole, dal 2015, se il periodo coincide con l’anno solare. In questi casi, pertanto, regimi catastale e forfetario restano validi fino a tutto il 2014.
I due sistemi, però, dovranno essere messi da parte al momento di determinare l’acconto 2015, che dovrà essere calcolato secondo la nuova disciplina, cioè sulla base dell’imposta “teoricamente” dovuta in base alla modifica.

Chiariti, sia per il “regime base” (articolo 23, commi da 12 a 15, del Dl n. 98/2011) che per il “nuovo regime” (articolo 20, commi da 1 a 3, del Dl 201/2011) i termini di pagamento dell’imposta sostitutiva che consente di affrancare, in tutto o in parte, i valori di avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato anziché in quello d’esercizio e riferibili a maggiori valori contabili di partecipazioni di controllo per le operazioni straordinarie o traslative (commi da 502 a 505).
Sciolto ogni dubbio. In entrambi i casi il versamento deve essere effettuato in un’unica soluzione e non in tre rate. Per il “nuovo regime” la scadenza coincide con quella del saldo relativo all’imposta sui redditi dovuta per il 2012.
Stessi tempi anche per il “regime base” per il quale sono stati riaperti i termini: in prima battuta, infatti, il tributo doveva essere versato, in unica soluzione, entro il 30 novembre 2011. In quest’ultimo caso dovranno essere calcolati anche gli interessi a partire dall’1 dicembre 2011.
La legge di stabilità ha rinviato, inoltre, di cinque anni, gli effetti fiscali dei due regimi. Tutto rimandato, quindi, al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 per il “base” e al 31 dicembre 2019 per il “nuovo”.
Gli importi sottoposti all’imposta sostitutiva devono essere indicati nell’apposito prospetto all’interno della prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla scadenza sopra indicata, è cioè quella prevista per il pagamento dell’Irpef e dell’Ires 2012. Di conseguenza, le somme devono essere indicate in Unico 2013, a meno che i contribuenti non l’abbiano già fatto in Unico 2012 e non abbiano variazioni da comunicare. Nessun adempimento neanche per chi ha aderito al regime “base” e ha versato l’unica rata entro il 30 novembre 2011, compilando il prospetto nelle dichiarazioni dei redditi e Irap presentate per quell’anno.
Sanzione, inoltre, ma non disapplicazione dell’agevolazione per chi dimentica di riempire il modulo.
Un’ultima precisazione da parte delle Entrate: non è vincolante l’opzione espressa nel prospetto prima del pagamento dell’imposta sostitutiva, adempimento, quest’ultimo, che perfeziona l’accesso al regime. Eventuali ripensamenti non vanno comunicati all’Amministrazione, quel che conta è il comportamento concludente.


Fonte: Agenzia Entrate

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