Una persona è titolare di due redditi di pensione, la seconda delle quali per invalidità. Quest'ultima deve essere denunciata in dichiarazione o è esente?

Il Tuir (Dpr 917/1986) individua sei categorie di redditi (articolo 6): fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa e diversi. Dallo stesso articolo 6 si evince che devono essere ricondotte a tassazione le indennità corrisposte a titolo risarcitorio, sempreché le stesse abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente (lucro cessante); diversamente, non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (danno emergente).
I redditi da pensione rientrano nella categoria dei redditi di lavoro dipendente (articolo 49, comma 2). Nello specifico, le pensioni ordinarie di invalidità riconosciute ai lavoratori dipendenti o autonomi invalidi che hanno maturato i requisiti necessari in base a un determinato rapporto assicurativo, essendo corrisposte in sostituzione di mancati guadagni sia presenti che futuri di chi le percepisce, sono imponibili e vanno regolarmente denunciate.
Sono invece esenti gli assegni da invalidità permanente (totale o parziale) per espressa previsione normativa, nonostante vengano erogati in sostituzione e per la perdita di redditi. È parimenti esente l'assegno mensile che spetta agli invalidi civili, sordomuti e ciechi civili, che rientra invece nella categoria delle pensioni assistenziali; tale prestazione è erogata a favore delle persone che presentano una sensibile riduzione della capacità lavorativa e si trovano in stato di bisogno economico e di mancato collocamento lavorativo.


Fonte: Agenzia Entrate

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