Nel Mod. UNICO 2013 le imprese possono usufruire per la seconda volta dell'agevolazione ''ACE'', che premia i contribuenti che incrementano il patrimonio mediante accantonamenti
di utili e conferimenti in denaro. La prima applicazione della normativa ha lasciato aperti numerosi dubbi sui quali ancora l'Agenzia delle entrate non si è pronunciata: dalla quantificazione dei conferimenti dei soci, alle sterilizzazioni antielusive passando per le regole da utilizzare da parte di società di comodo.
L’art. 1 del D.L. n. 201/2011 ha introdotto, con decorrenza dall’esercizio 2011, un meccanismo - denominato «ACE» (aiuto alla crescita economica) - finalizzato ad incentivare le società e le imprese che si finanziano con mezzi propri, riducendo al contempo il vantaggio differenziale delle imprese indebitate, che deducono interamente gli interessi passivi. Nel modello UNICO 2013, i contribuenti applicano l’ACE per la seconda volta, dovendo fare i conti, oltre che con una parziale modifica dello schema di calcolo (a seguito della stratificazione degli incrementi del 2011 e del 2012), con alcune problematiche, ancora irrisolte, sulla quantificazione dell’incentivo.

Soggetti interessati
Possono usufruire dell’ACE le società di capitali (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l.), le cooperative e gli enti commerciali soggetti all’IRES. Sono altresì interessate dall’incentivo le stabili organizzazioni di società ed enti non residenti. Anche le imprese individuali e le società di persone potranno, se in contabilità ordinaria, applicare l’incentivo, ma in questo caso con modalità particolari, che sono state stabilite dal decreto ministeriale che detta norme di attuazione dell’intera disciplina (D.M. 14 marzo 2012, d’ora in poi decreto).
Non possono applicare l’ACE le società fallite, in liquidazione coatta amministrativa, e in amministrazione straordinaria, nonché quelle che svolgono in via prevalente un’attività per la quale hanno optato per la tonnage tax ai sensi dell’art. 155 del T.U.I.R. (art. 9 del decreto).
Possono invece usufruire dell’incentivo, sia le società in liquidazione ordinaria e quelle ammesse alla procedura di concordato preventivo, sia, a maggior ragione, le imprese che hanno adottato un piano di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis della legge fallimentare. L’esclusione dall’ACE delle società in amministrazione straordinaria, pur in assenza di puntualizzazioni nel decreto, dovrebbe riguardare solo il caso di procedure che presuppongono uno stato di insolvenza.


Fonte: IPSOA

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