L’Agenzia delle Entrate, a integrazione dei chiarimenti forniti con la circolare n. 40/2012, torna a occuparsi dell’esatta interpretazione delle disposizioni contenute nell’articolo 13-ter del Dl n. 83/2012 (“decreto crescita”), che hanno modificato, a decorrere dal 12 agosto 2012, la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi (circolare n. 2/E dell'1 marzo).

Innanzitutto, nel documento di prassi, si precisa che l’articolo 13-ter, stante la sua natura di norma finalizzata a contrastare l’evasione fiscale, trova applicazione nei contratti di appalto intesi nella loro generalità, quindi non limitatamente a quelli stipulati nell’ambito del settore edilizio, mentre ne restano esclusi, per espressa previsione normativa:
le persone fisiche non soggetti Iva, ai sensi degli articoli 4 e 5 del Dpr 633/1972
le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del Dlgs 163/2006
il “condominio”, in quanto tale figura non è compresa fra i soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del Tuir.
La norma trova applicazione sia nell’ipotesi in cui vi sia un contratto di subappalto, che presuppone la coesistenza di almeno tre soggetti economici distinti (committente, appaltatore e subappaltatore), sia nella ipotesi in cui l’appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell’opera affidatagli dal committente.

Si precisa, inoltre, che l’eventuale rinnovo del contratto deve ritenersi equivalente a una nuova stipula; pertanto, per i contratti rinnovati successivamente al 12 agosto 2012 (data di entrata in vigore della disposizione), è applicabile, a partire dalla data di rinnovo, la disciplina in esame.

Un altro importante chiarimento, poi, riguarda i contratti interessati all’applicazione dell’articolo 13-ter. Al riguardo, il documento di prassi precisa che la norma in esame, sulla base di una interpretazione letterale, sia riferita alle sole fattispecie riconducibili ai contratti di appalto, così come definiti dall’articolo 1655 del codice civile, con la conseguenza che devono ritenersi esclusi i contratti di appalto di forniture.
Allo stesso modo, devono ritenersi escluse dalla norma in commento le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi, quali, ad esempio, il contratto d’opera (articolo 2222 cc), il contratto di trasporto (articoli 1678 e seguenti cc), il contratto di subfornitura (legge n. 192/1998), nonché le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.

La circolare, inoltre, precisa che, in caso di più contratti intercorrenti tra le medesime parti, la certificazione può essere rilasciata in modo unitario e anche con cadenza periodica, fermo restando che, al momento del pagamento, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e all’Iva scaduti a tale data, che non siano stati oggetto di precedente attestazione.

Con riferimento ai pagamenti effettuati mediante bonifico bancario o altri strumenti che non consentono al beneficiario l’immediata disponibilità della somma versata a suo favore, viene puntualizzato cha l’attestazione di regolarità deve riferirsi ai versamenti fiscali scaduti al momento in cui il committente o l’appaltatore effettuano la disposizione bancaria e non anche a quelli scaduti al momento del successivo accreditamento delle somme al beneficiario.

Infine, per i casi in cui l’appaltatore o il subappaltatore cedano il proprio credito a terzi, la circolare chiarisce che - sulla base delle precisazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato con riferimento alle ipotesi di cessione del credito nell’ambito della disciplina sui pagamenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 48-bis del Dpr 602/1973 (circolare n. 29/2009) - la regolarità fiscale relativa ai rapporti riferibili al credito oggetto di cessione possa essere attestata nel momento in cui il cedente (appaltatore o subappaltore) dà notizia della cessione al debitore ceduto (committente o appaltatore).


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top