Per gli immobili caduti in successione è possibile chiedere l’agevolazione “prima casa”?

L’agevolazione “prima casa” può essere applicata anche in caso di trasferimento immobiliare a titolo gratuito (donazione o successione). Il beneficio, in tal caso, opera solo in relazione alle imposte ipotecaria e catastale, dovute in misura fissa (168 euro), anziché nella misura, rispettivamente, del 2% e dell’1%. Le imposte di successione e donazione vanno invece applicate in misura ordinaria.
In caso di successione, l’agevolazione spetta se l’erede (ovvero, se gli eredi sono più di uno, almeno uno di essi) possiede i requisiti per fruire del trattamento fiscale di favore:
si tratta di casa di abitazione non di lusso
l’immobile è ubicato, alternativamente: nel comune in cui il contribuente ha o stabilirà nei successivi 18 mesi la propria residenza; nel comune in cui il contribuente svolge la propria attività, se diverso da quello in cui risiede; nel comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende il contribuente che si è trasferito all’estero per motivi di lavoro; in qualsiasi comune italiano, in caso di cittadino italiano emigrato all’estero
il contribuente non è titolare, neanche in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, su altra casa sita nello stesso comune
il contribuente non è titolare su tutto il territorio nazionale, neanche per quote o in comunione con il coniuge, del diritto di proprietà, nuda proprietà, uso, usufrutto o abitazione, su altri immobili acquistati con l’agevolazione “prima casa”.


Fonte: Agenzia Entrate

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