Domanda
La dichiarazione relativa all'art. 38, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 12-04-2006, n. 163, può essere resa dal legale rappresentante anche in relazione agli altri Amministratori o al Direttote tecnico in carica, atteso che il comma 2 dell'art. 38, parla di autocertificazione resa dal concorrente o candidato senza individuare il soggetto tenuto a renderla?

Risposta
La prescritta dichiarazione di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici consente alle Amministrazioni di individuare tutti i soggetti obbligati a dimostrare il possesso dei requisiti necessari per poter contrarre con la P.A. e conseguentemente, gli eventuali reati che tali soggetti hanno commesso e per i quali sono stati condannati. L'omissione di siffatta dichiarazione è causa di esclusione dalle procedure di gara. Lo stesso art. 38, D.Lgs. 12-04-2006, n. 163 chiarisce che le dichiarazioni, attestanti il possesso dei requisiti generali, devono essere rese in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, ovvero, rispondere ai principi generali in tema di dichiarazioni sostitutive rese alla Pubblica Amministrazione ed essere connesse alla responsabilità penale per le false dichiarazioni.
Proprio in ragione di siffatto richiamo al D.P.R. 28-12-2000, n. 445, la Giurisprudenza sembra ormai orientata nel ritenere che l'obbligo per il "concorrente o candidato" di dichiarare il possesso dei requisiti può ritenersi assolto dal legale rappresentante dell'impresa anche avuto riguardo ai terzi (Direttori tecnici o altri soggetti comunque muniti di poteri di rappresentanza anche se cessati dalla carica nel triennio antecedente) e ciò in considerazione del fatto che anche in questo caso sono operanti le previsioni di responsabilità penale ed il potere di verifica da parte della stazione appaltante.
Diversamente opinando, la disposizione apparirebbe illogica e contraria al buon senso comune in quanto finirebbe con il subordinare la possibilità di partecipazione a gare pubbliche di un soggetto economico, alla dichiarazione di un soggetto estraneo e privo di responsabilità sul punto, cessato già da tempo dalla carica e magari animato da spirito di rivalsa nei confronti del richiedente proprio a causa dell'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro ovvero perché deceduto o più semplicemente in quanto irreperibile, tanto è vero che per superare tale ostacolo è ammessa la prova della difficoltà di ritrovamento del soggetto che dovrebbe rendere la dichiarazione in questione.


Fonte: IPSOA

0 commenti:

 
Top