Come si applica il contributo unificato per i ricorsi alle Commissioni tributarie?

Il contributo unificato, introdotto per i ricorsi alle Commissioni tributarie dai commi 6 e 7 dell’articolo 37 del decreto legge n. 98/2011, è, come per tutti gli altri processi, differenziato in ragione del valore della causa. L’importo del contributo è commisurato al valore della controversia dichiarato dalla parte nelle conclusioni del ricorso come segue:
• 30 euro per controversie di valore fino a 2.582,28 euro
• 60 euro per controversie di valore superiore a 2.582,28 euro e fino a 5.000 euro
• 120 euro per controversie di valore superiore a 5.000 euro e fino a 25.000 euro
• 250 euro per controversie di valore superiore a 25.000 euro e fino a 75.000 euro
• 500 euro per controversie di valore superiore a 75.000 euro e fino a 200.000 euro
• 1.500 euro per controversie di valore superiore a 200.000 euro.
Tali importi vanno aumentati della metà se il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax.
Per valore della lite, si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. Per le controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma dei relativi importi.
Alla presentazione del ricorso va allegata la copia dell’avvenuto pagamento del contributo.


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top