Due società slovacche hanno depositato presso l’ufficio brevetti competente una domanda di brevetto sul metodo di preparazione di un prodotto di talco che presenta un elevato livello di purezza. Le società hanno concluso un contratto di cessione di comproprietà industriale: in base a tale contratto una delle due società cedeva all’altra il 50% della propria quota di comproprietà sul brevetto non ancora registrato.
Ciò premesso, una delle società presentava una dichiarazione Iva, in cui era indicato un importo a titolo di IVA detraibile sulla fattura emessa dall’altra società per la cessione della quota di comproprietà.
L’Amministrazione finanziaria competente, in sede di verifica, rifiutava di operare la detrazione; a fronte di tale rifiuto, la società slovacca proponeva reclamo contro tale decisione. Il reclamo veniva respinto e la società adiva dapprima la Corte regionale, senza avere riscontro favorevole, quindi la Corte Suprema della Repubblica slovacca.

Il diritto comunitario
In base all’articolo 2, n. 1, della direttiva 2006/112, sono soggette a Iva, tra l’altro, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale. Il successivo articolo 9, n. 1, secondo comma, precisa che deve considerarsi attività economica ogni attività di produzione, commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole e quelle di libera professione. Si considera, in particolare, attività economica, lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità.

Il diritto nazionale
In base all’articolo 49 della legge n. 222 del 2004 sull’Iva, il diritto a detrarre l’imposta che grava sui beni e sui servizi sorge in capo al soggetto passivo alla data in cui l’imposta diviene esigibile rispetto a tali beni e servizi. Il successivo comma 2 prevede che il soggetto passivo può detrarre dall’imposta di cui è debitore l’imposta sui beni o servizi che utilizza per la sua attività economica in quanto soggetto passivo. Il soggetto passivo può detrarre l’imposta laddove quest’ultima sia applicata da un altro soggetto passivo in Slovacchia per beni o servizi che devono essergli forniti.

Le questioni pregiudiziali sollevate dal giudice a quo
Il giudice adito ha sollevato dinanzi alla Corte di Giustizia, tra le altre, le seguenti questioni:
• se risulti conforme all’articolo 2, n. 1 della direttiva 2006/122 una disposizione secondo cui il soggetto passivo può detrarre dall’imposta di cui è debitore quella che grava su beni e servizi che utilizza per lo svolgimento della sua attività di impresa come soggetto passivo. E questo nell’ipotesi in cui l’imposta sia applicata nei suoi confronti da un altro soggetto passivo nel territorio nazionale, per beni e servizi a lui forniti, qualora la ricorrente, in qualità di co-richiedente della registrazione di un’invenzione per la quale non è ancora stato rilasciato un brevetto, fosse già titolare ‘ex lege’ del diritto di utilizzare in via autonoma un’invenzione oggetto del brevetto;
• se sia fondata, in base alla direttiva, un’interpretazione secondo cui il preesistente diritto ex lege del soggetto passivo allo sfruttamento autonomo del brevetto determina l’impossibilità giuridica di utilizzare il servizio per fornire beni e servizi in qualità di soggetto passivo e con ciò si perviene alla consumazione giuridica del servizio acquistato.

Le valutazioni della corte
Con le questioni sollevate dinanzi alla Corte, il giudice ‘a quo’ chiede in sostanza di conoscere se un soggetto passivo possa avvalersi del diritto alla detrazione Iva, versata o dovuta a monte per una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, che consta nella cessione di una quota di comproprietà che conferisce un diritto su una invenzione in circostanze caratterizzate in particolar modo dal fatto che tale diritto è detenuto da diverse persone, tra le quali il cedente e chi acquista da quest’ultimo.
Pertanto, le questioni sollevate dal giudice a quo attengono alla portata dei diritti vantati da un co - inventore, in particolar modo se tali diritti possano essere oggetto di un’operazione commerciale soggetta ad IVA.
In primo luogo, la Corte rileva che il sistema di detrazione Iva, concepito dalla direttiva Ue, intende sollevare l’imprenditore dagli oneri sostenuti per l’imposta dovuta o pagata nell’ambito delle attività economiche. Finalità della disciplina comunitaria è garantire la perfetta neutralità per l’onere fiscale di tutte le attività economiche, sempre che tali attività siano soggette a Iva. Da ciò deriva che il diritto alla detrazione rappresenta un principio fondamentale intrinseco al sistema Iva e non può pertanto essere limitato.

L’Iva e la quota di comproprietà di un’invenzione
Per le conseguenze ai fini Iva relative all’acquisto della quota di comproprietà di un’invenzione, nell’ipotesi in cui la cessione della quota di comproprietà dovesse essere considerata conforme alle disposizioni di diritto interno, la Corte di Giustizia rileva che, in base all’articolo 9 della direttiva, la nozione di attività economica comprende, tra l’altro, qualsiasi attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi. Le nozioni di cessioni di beni e di prestazioni di servizi hanno tutte carattere oggettivo e si applicano a prescindere dagli scopi e dai risultati delle operazioni.
Pertanto, la cessione di una quota di comproprietà di un’invenzione, benché non abbia dato luogo alla registrazione di un brevetto, costituisce, in linea di principio, un’attività economica soggetta a Iva. Da ciò deriva, come corollario, che detta operazione sia idonea a fare sorgere il diritto alla detrazione dell’Iva versata o dovuta a monte.
Ciò posto, la Corte osserva che la circostanza che la cessione oggetto della controversia sia stata effettuata soltanto per ottenere un vantaggio di natura fiscale non rileva in ordine alla configurazione di detta operazione quale prestazione di servizio nell’ambito di un’attività economica.

La conclusione
Pertanto, la Corte di Giustizia perviene alla conclusione che un soggetto passivo, in linea di principio, possa avvalersi del diritto alla detrazione dell’IVA versata o dovuta a monte per una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, nell’ipotesi in cui il diritto nazionale consenta la cessione di una quota di comproprietà di un’invenzione che conferisce un diritto su quest’ultima.


Fonte: Agenzia Entrate

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