Domanda
Un socio recede in corso d'anno in una cooperativa a responsabilità limitata, a mutualità prevalente, l'Organo amministrativo accetta il recesso. Qual'e' la corretta esposizione nel bilancio di esercizio al 31 dicembre dello stesso anno di accettazione del recesso: la quota del socio receduto sara' esposta sempre all'interno del capitale sociale fino all'effettivo rimborso oppure esposta tra i debiti della societa' nei confronti del socio receduto?

Risposta
Ai fini di una risposta al presente quesito pare utile preliminarmente fare riferimento al Codice Civile che fornisce alcune importanti indicazioni con gli articoli 2532 e 2535, sul recesso del socio di società cooperative e mutue assicuratrici e sulla liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente.
In base all'art. 2532 C.C.:
- "Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo. Il recesso non può essere parziale.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo".
In base all'art. 2535 C.C.:
- "La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.
La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene sulla base dei criteri stabiliti nell'atto costitutivo. Salvo diversa disposizione, la liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.
Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio. L'atto costitutivo può prevedere che, per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, possa essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni".
Dal disposto coordinato di tali previsioni si possono trarre alcune importanti indicazioni relativamente alla corretta esposizione nel bilancio di esercizio al 31 dicembre dello stesso anno di accettazione del recesso: innanzitutto affinché il recesso possa avere effetto nello stesso periodo in cui è stato comunicato lo stesso deve avvenire entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio. In altre parole: dato che l'ultimo comma dell'art. 2532 prevede che "ove la legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, ai fini del recesso nello stesso esercizio della relativa comunicazione lo stesso dovrà intercorrere con un anticipo di 3 mesi rispetto alla chiusura dell'esercizio e, quindi, per le società con esercizio "solare" entro il 30 settembre.
Ciò detto, partendo dal presupposto che la liquidazione della quota del socio avviene con riferimento ai dati esposti nel bilancio in cui ha effetto il recesso del socio, il debito nei confronti del socio sarà determinabile, in sede di chiusura dell'esercizio, solo nel momento in cui lo stesso ha effetto nel medesimo esercizio, ossia nel caso in cui la comunicazione sia avvenuta con 3 mesi di anticipo rispetto alla chiusura dello stesso. In tale caso quindi il patrimonio sociale sarà ridotto del rimborso spettante all'ex-socio, indicato tra i debiti. Nel caso in cui tale comunicazione sia intervenuta successivamente a tale termine in sede di chiusura del bilancio non dovrà essere esposto alcun debito nel bilancio d'esercizio.


Fonte: IPSOA

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