Domanda
Una mia cliente vuole avvalersi della definizione delle liti fiscali pendenti ai sensi dell'art. 39, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011, n. 89 convertito con modificazione, dalla legge 15 luglio 2011. Il valore della lite è di euro 10.000,00 + interessi e sanzioni. Successivamente al ricorso l'Agenzia delle Entrate ha sgravato parzialmente la cartella quindi il debito ammonta ad euro 7.400,00 + interessi e sanzioni per il debito totale di (7.400,00 + inter-sanzioni 3.877,66) euro 11.277,66 è stata presentata richiesta di rateazione (la domanda è stata accolta per n. 72 rate e fino ad oggi sono state pagate n. 12 rate). Per la definizione della lite fiscale il 30% deve essere calcolato sul valore della lite di euro 10.00,00 importo indicato nel ricorso, o sull'importo sgravato dall'Agenzia delle Entrate per euro 7.400,00? Le 12 rate pagate vanno detratte dall'importo della lite che si dovrà pagare (al netto delle sanzioni ed interessi)?

Risposta
E' opportuno chiarire che al fine di deflazionare il contenzioso tributario, l'art. 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011 prevede la possibilità di definire le controversi pendenti alla data del 1 maggio 2011. La definizione concerne le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla predetta data dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio.
La Manovra di stabilizzazione finanziaria prevede la possibilità di definire le liti con il pagamento delle seguenti somme in un'unica soluzione:
- 150 euro per le liti di valore inferiore a 2.000 euro;
- 10% del valore se l'ultima sentenza è stata favorevole al contribuente;
- 50% del valore se l'ultima sentenza è stata favorevole all'Agenzia;
- 30% se non c'è stata ancora alcuna sentenza.
Il contribuente interessato alla definizione abbreviata deve presentare la domanda entro il 31 marzo 2012, ma per il pagamento con l'F24 - Versamenti con elementi identificativi c'è tempo fino al 30 novembre 2011.
Come spiega la risoluzione n. 82/E del 5 agosto 2011, il codice tributo 8082 va indicato in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" con l'indicazione nel campo "codice ufficio" del codice della Direzione provinciale o regionale dell'Agenzia delle Entrate parte nel giudizio.
Nel campo "tipo" va indicato il carattere R, mentre nel campo "elementi identificativi" è indicato la sigla DLF (= definizioni liti fiscali) e nel campo "anno di riferimento" è indicato l'anno d'imposta cui si riferisce l'atto impugnato.
Inoltre, l'Agenzia chiarisce che in sede di compilazione del modello F24 - Versamenti con elementi identificativi, nella sezione "CONTRIBUENTE", il "Codice Fiscale" da inserire è quello del soggetto che ha proposto il ricorso.
La risoluzione, infine, ribadisce che nelle ipotesi in cui il versamento è effettuato da un soggetto diverso dal ricorrente, il codice fiscale da indicare è quello di chi ha eseguito il versamento.
Nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" deve essere inserito il codice fiscale di chi ha proposto l'atto introduttivo, unitamente al codice 71, denominato "soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio".
E' possibile presentare la domanda per via telematica mediante un professionista abilitato, ovvero consegnarla ad una qualsiasi Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, che provvederà successivamente all'invio in formato elettronico.
Una copia cartacea del modello dovrà essere conservato a cura del contribuente o dell'intermediario sino alla completa chiusura del procedimento di definizione.
Per determinare il valore della lite, occorre fare riferimento all'art. 16, comma 3, lettera c), della legge n. 289/2002. Secondo tale norma, per valore della lite si assume:
- l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento.
Alla luce di quanto detto, per rispondere al quesito, per la definizione della lite il 30% va calcolato sull'importo sgravato dall'Agenzia delle Entrate pari a euro 7.400,00, e da questo detratte le 12 rate pagate.


Fonte: Agenzia Entrate

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