Modalità e termini di comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari. E’ l’oggetto dell’odierno provvedimento delle Entrate che attua la disposizione contenuta nella manovra di agosto per rafforzare le misure finalizzate al recupero della base imponibile non dichiarata (articolo 2, comma 36-sexiesdecies, del Dl 138/2011) individuando gli effettivi intestatari di un certo tipo di beni.

Chi deve inviare la comunicazione
In primis spetta all’imprenditore trasmettere la comunicazione, ma al suo posto possono provvedere anche l’azienda che concede il bene oppure il socio o il familiare che lo ha ricevuto.

Tempi e contenuti
Occorre informare l’Anagrafe tributaria di ogni bene concesso in godimento dall’impresa o di ogni finanziamento o capitalizzazione realizzati nel periodo d’imposta di riferimento e, comunque, per quelli “in vita”, secondo gli stessi criteri, al 17 settembre 2011.
La regola vale anche se il rapporto intercorre con un’altra società dello stesso gruppo.

Non interessano, invece, i generi diversi dalle categorie specificatamente individuate nel provvedimento (autovettura, altro veicolo, unità da diporto, aeromobile, immobile) e appartenenti, quindi, alla categoria “altro” del tracciato record contenuto nell’allegato tecnico, di valore non superiore a tremila euro, al netto dell’Iva.

Gli elementi da comunicare, naturalmente, sono quelli che servono a identificare il familiare o il socio, ma anche il tipo di bene, il valore, l’utilizzo, e, ancora, la natura del rapporto, la durata della concessione, l’ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni.

La comunicazione, come e quando
I dati devono essere trasmessi entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui il bene è stato a disposizione del socio o del familiare o ne è terminato il godimento, attraverso i canali telematici Entratel o Fiscoline e utilizzando i software di controllo messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.
Per il periodo precedente a quello di prima applicazione della norma, l’invio va fatto entro il prossimo 31 marzo.

Garanzia di sicurezza e riservatezza
Nel provvedimento viene precisato che le informazioni saranno utilizzate esclusivamente in caso di necessità, per accertare la capacità contributiva dei contribuenti “nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli stessi”.
Il sistema informatico dell’Anagrafe tributaria garantisce la massima sicurezza degli archivi.

Ok, procedura conclusa
La comunicazione è considerata effettuata quando si è conclusa la trasmissione dei dati. A quel punto, se tutto è in regola, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione, on line, la ricevuta, ovvero un file con il codice di autenticazione per il servizio Entratel o con il codice di riscontro in caso di Fisconline: tempo d’attesa (salvo complicazioni) cinque giorni.

Attenzione però a verificare la pubblicazione della ricevuta, se manca l’attestazione, infatti, significa che il file è stato scartato dal sistema e, quindi, la comunicazione non è considerata inviata. Il sistema può rifiutare la trasmissione per vari motivi, tutti elencati nel provvedimento: in ogni caso, l’Agenzia informa, sempre per via telematica, che la comunicazione è stata scartata e può essere rispedita, corretta, entro cinque giorni.

I tempi per annullare o sostituire
Entro trenta giorni dalla data della ricevuta telematica è possibile annullare la comunicazione. Per sostituire un file già inviato, invece, bisogna aspettare trenta giorni dalla ricezione di quello da “rimpiazzare”.


Fonte: Agenzia Entrate

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