La concessione del credito d’imposta previsto dall’articolo 4 della legge n. 449 del 1997 deve ritenersi subordinata al rispetto, da parte delle imprese beneficiarie, di tutte le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Ai sensi dell’articolo 4, comma 7, della legge n. 449 del 1997, dunque, la revoca delle agevolazioni avviene sic et simpliciter, indipendentemente dall'entità della sanzione e finanche se trattasi di accertate violazioni formali. Il che appare altresì conforme alla ratio di coniugare la politica incentivante verso le imprese che assumono nuovi dipendenti con la necessità di garantire un livello non minore di tutela per l'incolumità psicofisica sul luogo di lavoro.

Ordinanza n. 22860 del 3 novembre 2011 (udienza del 22 settembre 2011)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Merone, Rel. Terrusi
Agevolazioni fiscali per le imprese – Art. 4 della legge n. 449 del 1997 – Violazioni delle norme in materia di sicurezza sul lavoro – Revoca dell’agevolazione

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