Domanda
A seguito di pagamenti effettuati (Iva, Irap) in presenza di ricorso alle Commissioni tributarie il contribuente ha versato piu' di quanto necessiti per presentare l'istanza di definizione della lite fiscale. Essendo soccombente, il ricorrente sa che non gli verra' restituita la parte eccedente l'importo utilizzato per la definizione della lite. Si chiede quindi, non dovendo effettuare versamenti, se l'istanza di definizione possa essere prodotta anticipatamente senza aspettare la scadenza successiva.

Risposta
E' opportuno chiarire che al fine di deflazionare il contenzioso tributario, l'art. 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011 prevede la possibilità di definire le liti fiscali pendenti alla data del 1 maggio 2011. La definizione concerne le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla predetta data dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio. Le liti fiscali possono essere definite con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'art. 16 delle legge 27 dicembre 2002, n. 289.
La Manovra di stabilizzazione finanziaria prevede la possibilità di definire le liti con il pagamento delle seguenti somme in un'unica soluzione:
- 150 euro per le liti di valore inferiore a 2.000 euro;
- 10% del valore se l'ultima sentenza è stata favorevole al contribuente;
- 50% del valore se l'ultima sentenza è stata favorevole all'Agenzia;
- 30% se non c'è stata ancora alcuna sentenza.
Il contribuente interessato alla definizione abbreviata deve presentare la domanda entro il 31 marzo 2012, ma per il pagamento con l'F24 - Versamenti con elementi identificativi c'è tempo fino al 30 novembre 2011.
Va precisato, pertanto, che la definizione si perfeziona non con il semplice pagamento delle somme dovute, ma solo se ad esso segue la presentazione della domanda entro il predetto termine.
Ovviamente, nel caso in cui le somme versate precedentemente, in ottemperanza alle disposizioni sulla riscossione in pendenza di giudizio, risultino superiori a quelle dovute per la definizione, questa si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Qualora le somme già versate in pendenza di giudizio siano di ammontare superiore rispetto a quanto dovuto per la chiusura della lite, non spetta il rimborso della differenza, salvo che l'Amministrazione finanziaria sia soccombente nelle liti di valore superiore a 2.000 euro. A tale conclusione si perviene giusta il richiamo dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011 alla disciplina dettata dall'art. 16 della legge n. 289/2002
Le liti fiscali che possono essere definite "sono sospese fino al 30 giugno 2012". Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.
Questa sospensione riguarda tutte le liti potenzialmente rientranti nella facoltà di definizione, a prescindere dal fatto che il soggetto si avvalga della stessa.
Inoltre, la norma precisa che gli uffici competenti devono trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione.
In questo caso, le liti per le quali è stata concretamente presentata istanza di definizione "sono sospese fino al 30 settembre 2012".
La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012. In tal caso, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
Entro la stessa data del 30 settembre 2012 deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione.
Alla luce di quanto detto, per rispondere al quesito, si può già presentare la domanda di definizione fiscale e la si conservi fino alla definitiva conclusione della lite, ossia sino al momento in cui il giudice dichiarerà l'estinzione del giudizio per intervenuto condono, insieme ai documenti relativi ai versamenti effettuati.


Fonte: IPSOA

0 commenti:

 
Top