La possibilità di affrancare avviamenti, marchi e altre attività immateriali, iscritti nel bilancio consolidato e riferibili a maggiori valori contabili di partecipazioni di controllo (anche congiunto), vale solamente per le operazioni straordinarie o traslative effettuate entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010. E’ una delle precisazioni contenute nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, datato 22 novembre 2011, arrivato a dettare le istruzioni operative sul regime di riconoscimento dei maggiori valori civilistici, introdotto dalla manovra correttiva (Dl 98/2011).

Il provvedimento ha confermato la scadenza del 30 novembre per il pagamento, in unica soluzione e senza compensazione, dell’imposta sostitutiva, specificando che l’opportunità è fruibile da società di capitali, di persone e dagli enti commerciali. Nel contempo, è arrivata un’apertura totale sui possibili destinatari: l’opzione è attivabile da tutti i conferenti, incorporanti, beneficiari eccetera, che fanno parte di un gruppo che nel cui bilancio consolidato, riferibile all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, sia stata iscritta una voce a titolo di avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali. Non solo: la strada è percorribile anche da chi, in qualsiasi momento, sia subentrato, a seguito di fusione o scissione, a uno dei soggetti che, se ancora esistenti, avrebbero potuto procedere all’affrancamento.

La deduzione delle quote di ammortamento dell’avviamento, dei marchi d’impresa e delle altre attività immateriali, a vita utile definita o indefinita, può essere effettuata (sui valori residui degli asset iscritti nel bilancio consolidato riferibile all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010), in un minimo di 10 anni e a prescindere dall’imputazione al conto economico, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012. Cioè, per chi ha l’esercizio coincidente con l’anno solare, dal 2013. Al riguardo, va sottolineato che il meccanismo del “recapture”, tipico degli altri affrancamenti, qui non trova applicazione. Il provvedimento su questo è chiaro: “Gli effetti fiscali prodotti in virtù dell’esercizio dell’opzione di cui al regime dell’imposta sostitutiva non s’intendono revocati in presenza di atti di realizzo riguardanti sia le partecipazioni di controllo, sia i marchi d’impresa, le altre attività immateriali o l’azienda cui si riferisce l’avviamento affrancato”.


Fonte: Agenzia Entrate

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