Ho intenzione di rinnovare i computer aziendali sostituendo quelli obsoleti, senza venderli. Desidero sapere se ai fini Iva l’operazione si configura come cessione.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del Dpr 441/1997, i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni né in quelli dei suoi rappresentanti e che, quindi, fuoriescono dall’impresa si presumono ceduti. Tra i luoghi esterni all’impresa rientrano le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi e i mezzi di trasporto nella disponibilità dell’impresa.
Tale presunzione si applica nei confronti di tutti i soggetti d’imposta e riguarda sia i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa sia i beni strumentali.
Nei confronti degli operatori esercenti solo operazioni di prestazioni di servizi la presunzione può riguardare esclusivamente i beni strumentali e non gli altri beni consegnati dal committente ai fini della prestazione richiesta.
La presunzione (legale iuris tantum) di cessione non opera, tuttavia, qualora il contribuente stesso dimostri che i beni sono stati distrutti. A norma del successivo articolo 2, la distruzione dei beni è provata:
da comunicazione scritta da inviare agli uffici dell’Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza di competenza, indicando luogo, data e ora in cui verranno poste in essere le operazioni, le modalità di distruzione o di trasformazione, la natura, qualità e quantità, nonché l’ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere e l’eventuale valore residuale che si otterrà a seguito della distruzione dei beni stessi. Tale comunicazione non deve essere inviata qualora la distruzione venga disposta da un organo della pubblica amministrazione
dal verbale redatto da pubblici funzionari, da ufficiali della Guardia di finanza o da notai che hanno presenziato alla distruzione dei beni, ovvero, nel caso in cui l’ammontare del costo dei beni distrutti non sia superiore a 10mila euro, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge n. 15/1968. Dal verbale e dalla dichiarazione devono risultare data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, nonché natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti;
da documento di cui al Dpr n. 472/1996 progressivamente numerato, relativo al trasporto dei beni eventualmente risultanti dalla distruzione.


Fonte: Agenzia Entrate

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