Si amplia la platea dei soggetti obbligati a comunicare all’Anagrafe tributaria i dati relativi ai contratti di leasing: ora, ufficialmente interessati all’adempimento, sono anche gli operatori commerciali che locano e/o noleggiano autovetture, caravan, unità da diporto e aeromobili.
Con il provvedimento direttoriale del 21 novembre, integrativo di quello dello scorso 5 agosto, viene specificato, inoltre che, nella stessa comunicazione, trovano posto anche le informazioni riguardanti cessioni e acquisti diversi dai leasing e dai noleggi, di valore superiore a 3mila euro (dal 2011) o 25mila euro (per il 2010). Per capirci, i dati richiesti dallo “spesometro” (articolo 21 del Dl 78/2010).

E non è ancora tutto: la scadenza unica stabilita per le comunicazioni relative agli anni 2009 e 2010, fissata in prima battuta al 31 dicembre prossimo, slitta di un mese e si posiziona al 31 gennaio 2012. Questo per dare tempo sia ai tecnici dell’Agenzia di adeguare il software di controllo, la cui piena operatività è prevista a fine novembre, sia alle società, che hanno ricevuto il questionario ex art. 32 primo comma, n. 4 e n. 8, Dpr 600/1973 e, non avendo risposto, intendono farlo con la comunicazione, e agli operatori commerciali, appena inseriti tra gli obbligati, di informare il Fisco sui contratti realizzati nel 2009 e 2010.

In un solo colpo, quindi, l’Amministrazione finanziaria già “consapevole” delle operazioni realizzate in materia di leasing da banche e intermediari finanziari, sarà in grado di monitorare anche quelle messe in atto dagli operatori commerciali che noleggiano i descritti beni mobili e, nello stesso tempo, riceverà le notizie, sui diversi “affari” conclusi dai medesimi soggetti, utili ai fini dello “spesometro”. Gli interessati dal provvedimento odierno, dal canto loro, non saranno costretti a effettuare due differenti adempimenti comunicativi.

Si ricorda, infine, che la trasmissione della comunicazione deve avvenire, a regime, entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento ai contratti in essere nell’anno precedente (per esempio, entro il 30 giugno 2012 per i contratti del 2011).


Fonte: Agenzia Entrate

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