Domanda
Le prestazioni di pulizia delle parti comuni di un condominio sito in Italia, rese da un soggetto passivo UE, ai fini della territorialità IVA devono considerarsi servizi generici regolati dall'art.7-ter del DPR 633/1972 oppure sono prestazioni di servizi relative a beni immobili disciplinate dal successivo art.7-quater, c.1, lett. a) del citato DPR?

Risposta
L'articolo 199 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 afferma che:
" 1. Gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell'imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni:
a) prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili nonché la consegna di lavori immobiliari, considerata cessione di beni ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3;(...)".
Nell'Istruzione n. 3 A-1-10 riportata sul http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?FILE=Index.html la Direzione Generale delle imposte francese, riguardo alle prestazioni di servizi "se rattachant à l'immeuble" afferma che:
"57..... relèvent de cette catégorie les services présentant un lien suffisamment étroit avec un immeuble.
58.Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, doivent être regardés comme entretenant un lien suffisamment étroit avec l'immeuble les services dont l'immeuble constitue un élément central et indispensable de la prestation.
(...)
65.Outre ces services, et à titre purement indicatif, constituent des prestations entretenant un lien suffisamment étroit avec l'immeuble, les services suivants dont la liste n'est pas exhaustive :
- les prestations de nettoyage d'immeuble ;
- les prestations de gardiennage/surveillance de l'immeuble ;
- les travaux de réparation et les prestations d'entretien de l'immeuble ;
- les prestations des experts relatives à l'évaluation des dommages et des indemnités destinées à réparer les dommages causés à l'immeuble.".
L'Amministrazione finanziaria tedesca, nella Circolare n. 2011/0101498 del 4 febbraio 2011 relativa alle manifestazioni fieristiche ha considerato le prestazioni di pulizia degli stand (non inserite all'interno di un "pacchetto di servizi") come prestazioni di servizi relativi a beni immobili.
Alla luce di quanto sopra esposto, si è dell'opinione che le prestazioni di pulizia delle parti comuni di un condominio debbano essere considerate come prestazioni di servizi relativi a beni immobili, in quanto tali rientranti nell'ambito dell'articolo 7-quater, lettera a), del Dpr n. 633/1972.


Fonte: IPSOA

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