Le domande di pronuncia pregiudiziale pendenti dinanzi alla Corte di giustizia vertono sull’interpretazione del principio della neutralità fiscale nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, parte B, lettera f) della sesta direttiva 77/388/CEE.

Le domande, ben cinque di cui tre le più importanti, sono state presentate nell’ambito di due controversie che oppongono l’Amministrazione finanziaria britannica a una società di un gruppo a cui compete la gestione di club di bingo e casinò, situati nel Regno Unito, e in cui sono installati i bingo meccanici e le slot machine utilizzati dalla clientela per potenziali vincite in contanti.

L’oggetto del "contendere"
Le controversie attengono al rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria alla richiesta di rimborso avanzata dalla società relativa all’Iva versata da quest’ultima per prestazioni fornite nell’ambito di alcuni giochi. I ricorsi presentati si fondano in sostanza sull’argomento che i macchinari adoperati per i giochi fossero equiparabili, dal punto di vista del consumatore, e che quindi l’assoggettamento a tale imposta di alcuni di essi violava il principio della neutralità fiscale.
In sostanza, l’utilizzo di alcuni strumenti di gioco risultava esente da Iva esclusivamente allorquando la posta in gioco risultava inferiore o uguale ad una determinata somma e la vincita inferiore o uguale ad un’altra.
Invece, nel caso in cui non fosse stata soddisfatta una delle suddette condizioni, il gioco non sarebbe stato esente dal pagamento dell’Iva.

La posizione del Fisco britannico
L’Amministrazione finanziaria britannica riteneva non sussistesse alcuna violazione del principio di neutralità fiscale. Secondo il Fisco non risultava dimostrato che tale diverso trattamento avesse influenzato la concorrenza tra tali giochi.
Si fa presente che, secondo l’articolo 13, parte B, lettera F), della sesta direttiva, sono esenti dal pagamento dell’Iva “le scommesse, le lotterie e altri giochi d’azzardo con poste di denaro, salvo condizioni e limiti stabiliti da ciascuno Stato membro”.
Quanto alla disciplina nazionale, l’articolo 31 della legge del 1994 sull’Iva, all’allegato 9 prevedeva l’esenzione per la messa a disposizione di qualsiasi mezzo per effettuare scommesse o giocare a giochi di azzardo, fatta eccezione per alcune previsioni che non rientrano in detto regime di esenzione.

La prima questione pregiudiziale
Tre sono le questioni pregiudiziali poste all’attenzione degli eurogiudici.
Sulla prima questione, alla Corte è stato chiesto di pronunciarsi se il principio di neutralità fiscale debba essere interpretato nel senso che una differenza di trattamento ai fini Iva di due analoghe prestazioni di servizi che soddisfino le stesse necessità del consumatore determinino una sua violazione ovvero se, per riscontrare la violazione di tale principio, sia necessario dimostrare l’effettiva esistenza di una concorrenza tra servizi o una distorsione della concorrenza.
La Corte rileva che, in base a giurisprudenza consolidata, il principio di neutralità fiscale osta a che merci o prestazioni di servizi simili, siano trattate in modo diverso ai fini Iva.
Dalla somiglianza di due prestazioni di servizi consegue che esse si trovino in concorrenza tra loro.
Pertanto, l’esistenza effettiva di una concorrenza tra due prestazioni di servizi non costituisce una condizione autonoma della violazione del principio della neutralità fiscale ove le prestazioni siano identiche dal punto di vista del consumatore e soddisfino le medesime esigenze di quest’ultimo.
La circostanza che due prestazioni simili che soddisfano le medesime esigenze siano trattate in modo diverso ai fini Iva, comporta in generale una distorsione della concorrenza.
La Corte, pertanto, perviene alla conclusione che il principio della neutralità fiscale deve essere interpretato nel senso che una differenza di trattamento Iva di due prestazioni di servizi analoghe è sufficiente a dimostrare una violazione del principio. Detta violazione non comporta la dimostrazione dell’effettiva esistenza di una concorrenza tra servizi o una distorsione della concorrenza causata da tale differenza di trattamento.

La seconda questione pregiudiziale
Sulla seconda questione, alla Corte è stato chiesto di pronunciarsi se il principio della neutralità fiscale debba essere interpretato nel senso che un soggetto passivo possa richiedere il rimborso dell’Iva versata relativamente ad alcune prestazioni di servizi adducendo una violazione di detto principio. Questo nel caso in cui le autorità fiscali dello Stato membro interessato abbiano trattato prestazioni di servizi simili come prestazioni esenti, anche se, in base alla normativa nazionale, non erano esenti da Iva.
Il principio della neutralità fiscale costituisce la trasposizione in materia di Iva del principio di parità di trattamento.
Benchè un’amministrazione pubblica che segue una prassi possa ritenersi vincolata da quest’ultima, occorre comunque considerare che il principio di parità di trattamento deve essere contemperato con il rispetto della legalità, in base al quale nessuno può invocare, a proprio favore, un illecito commesso a favore di altri.
Pertanto, un soggetto passivo non può pretendere che una determinata prestazione sia soggetta allo stesso trattamento fiscale di un’altra prestazione, nell’ipotesi in cui tale ultimo trattamento non sia conforme alla normativa nazionale.
Ciò premesso, la Corte dichiara che il principio della neutralità fiscale deve essere interpretato nel senso che un soggetto passivo non può richiedere il rimborso dell’Iva versata in relazione ad alcune prestazioni di servizi, facendo valere una presunta violazione di tale principio, laddove le autorità fiscali dello Stato interessato abbiano trattato come prestazioni esenti delle prestazioni di servizi simili, benché, in base alla disciplina nazionale, non fossero esenti da Iva.

La terza questione pregiudiziale
Sulla terza questione, alla Corte è stato chiesto di pronunciarsi se il principio della neutralità fiscale debba essere interpretato nel senso che uno Stato che abbia reso esente dall’Iva disponibilità di qualunque mezzo per giocare con i giochi di azzardo, escludendo dalla esenzione una categoria di apparecchi che rispondono a determinati criteri, possa opporsi a una domanda di rimborso dell’Iva basata su una violazione di tale principio. E questo adducendo di avere agito con diligenza alla comparsa sul mercato di un nuovo apparecchio che non risponde a tali criteri.
In particolar modo, al momento dell’adozione delle disposizioni interne che escludono alcuni apparecchi dall’esenzione dall’Iva per i giochi di azzardo, non esistevano apparecchi per il gioco simili che fossero esenti.
La differenza di trattamento di apparecchi simili sarebbe sopravvenuta soltanto successivamente, con la comparsa sul mercato di un tipo di slot machine di cui le autorità fiscali avrebbero avuto conoscenza soltanto dopo l’inizio della loro commercializzazione. Lo Stato britannico avrebbe successivamente agito con diligenza, adottando, in tempi ragionevoli, le misure idonee a fare cessare un trattamento fiscale diverso.
La Corte osserva che qualora le condizioni cui uno Stato membro subordina l’esenzione dall’Iva per giochi di azzardo con poste in denaro siano contrari ai principio di neutralità fiscale, tale Stato non può farle valere per rifiutare ad un gestore di giochi l’esenzione rivendicabile in base alla sesta direttiva.
Ciò posto, l’articolo 13 della sesta direttiva produce un effetto diretto, nel senso di potere essere invocato da un gestore di giochi o apparecchi per giochi di azzardo dinanzi ai giudici nazionali, affinchè le norme interne incompatibili con tale disposizione, siano disapplicate.
Pertanto, il principio di neutralità fiscale deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro che ha esentato da Iva la disponibilità di qualunque mezzo per giocare con i giochi di azzardo, escludendo da tale esenzione una categoria di apparecchi che rispondono a determinati criteri, non può eccepire a una domanda di rimborso dell’Iva, basata su una violazione di tale principio, per il fatto di aver agito con la dovuta diligenza alla comparsa sul mercato di un nuovo tipo di apparecchio non rispondente a tali criteri.


Fonte: Agenzia Entrate

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