Con la Risoluzione n. 108/E del 24.11.2011, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la stabile organizzazione italiana di una società non residente può recuperare, tramite la detrazione, il credito Iva relativo alle operazioni in precedenza effettuate con la partita Iva di identificazione diretta, senza ricorrere alla procedura di rimborso. Pertanto, non verificandosi un’estinzione (identificazione diretta) e una nascita (stabile organizzazione), ma la continuazione di quest’ultima in una diversa veste giuridica, le due diverse posizioni confluiscono in una soltanto: l’eventuale posizione creditoria della prima confluisce nella seconda, la quale può compensare al suo interno i propri debiti con i crediti dell’altra.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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