Con la cancellazione dal Registro delle imprese si verifica l'estinzione di una società, indipendentemente da creditori (pubblici o privati) non soddisfatti e tale previsione ha validità ex tunc anche per le cancellazioni avvenute prima del 1° gennaio 2004. Va pertanto annullato l'avviso di accertamento notificato al solo socio ex liquidatore, nei confronti del quale ai sensi dell'art. 2495 novellato, dopo la cancellazione della società, i creditori possono agire nei limiti in cui il mancato pagamento sia dipeso da colpa dei liquidatori stessi.
Questo è quanto già affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, in merito agli effetti della cancellazione di una società dal registro delle imprese ai sensi della nuova formulazione dell’art. 2495 del c.c. come modificato dalla riforma delle società.

Tale orientamento è stato posto a fondamento della decisione dei Giudici di Milano che - con la sentenza n. 94/03/11 del 14 marzo 2011 - hanno annullato un avviso di accertamento notificato al solo socio ex liquidatore, nei confronti del quale, invece, ai sensi dell’art. 2495 novellato, dopo la cancellazione della società, i creditori possono agire nei limiti in cui il mancato pagamento sia dipeso da colpa dei liquidatori stessi.

Infatti, la Commissione Tributaria chiarisce che la vecchia disciplina considerava la cancellazione dal Registro delle imprese quale atto a mera valenza dichiarativa e la società non si estingueva fintanto che rimanevano pendenti i rapporti giuridici della società.

Pertanto, ai sensi della disciplina ante riforma i creditori insoddisfatti potevano rifarsi, nonostante la cancellazione, sulla società in persona del liquidatore. Il legislatore, nella riforma del diritto societario del 2004, ha voluto chiarire che la cancellazione è titolo necessario e sufficiente a determinare l’estinzione della società, ponendo, altresì, dei limiti ai creditori insoddisfatti di agire per il recupero dei propri crediti.

Inoltre la Suprema Corte a tal proposito, stabilisce che l’art. 2495 c.c., comma 2, “è norma innovativa e ultrattiva che disciplina gli effetti delle cancellazioni delle iscrizioni di società di capitali e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2004), prevedendo a tale data la loro estinzione, in conseguenza del’indicata pubblicità e quella contestuale alle iscrizioni delle stesse cancellazioni per l’avvenire e riconoscendo, come in passato, le azioni dei creditori sociali nei confronti dei soci, dopo l’entrata in vigore della norma…”.

Stabilisce l’articolo 2495 c.c. che “Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.

La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società”. Inoltre, secondo i Giudici milanesi, l’Agenzia delle Entrate ha sbagliato a notificare l’avviso di accertamento al socio ex liquidatore in qualità di ultimo rappresentante legale, invece che al socio quale percettore in solido delle somme risultanti dall’approvazione del bilancio finale, tenendo altresì conto che il debito d’imposta risultante dall’accertamento non era conoscibile nemmeno con la normale diligenza dal liquidatore nella fase liquidatoria della società.

(Commissione tributaria provinciale Milano, Sentenza, Sez. III, 14/03/2011, n. 94)


Fonte: IPSOA

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