Stagione di scadenze: si arricchisce di new entry il carnet dei codici tributo. È la volta del 1826 da utilizzare per versare, con l’F24, l’imposta sostitutiva del 20% sulle plusvalenze realizzate attraverso la cessione di quote di partecipazione in fondi immobiliari a ristretta base partecipativa e familiari.

La “sostitutiva” è una delle modifiche apportate dal Dl 112/2008 alla disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi (quelli le cui quote sono detenute da meno di dieci partecipanti e quelli per i quali più dei due terzi delle stesse appartengono a persone legate da rapporti di parentela o affinità o da società controllate dagli stessi soggetti, oppure da trust di cui siano disponenti o beneficiari). Si tratta di fondi non quotati nei mercati regolamentati e che hanno un patrimonio inferiore a 400 milioni di euro.

La misura dell’imposta, e cioè il 20% sulle plusvalenze derivanti dalla cessione (o dal rimborso) di quote partecipative, è fissata dal comma 18-bis dell’articolo 82 del Dl 112/2008 (la manovra d’estate), che ha inasprito la tassazione su questo tipo di capital gain (dal 12,50 al 20 per cento).

Va versata nel termine stabilito per le imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione, vale a dire il prossimo 16 giugno.

Il codice tributo 1826, istituito con la risoluzione n. 144/E dell’8 giugno, trova spazio nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme da indicare nella colonna “importi a debito versati”, o in quella “importi a credito compensati”.


Fonte: Agenzia Entrate

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