Si chiude il cerchio sui minimi. Dopo il codice tributo per il saldo, arrivano, con la risoluzione n. 143/E, anche quelli per versare l'acconto, in unica soluzione o a rate: "1798" ("Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi - Acconto prima rata - Art. 1, commi da 96 a 117, L. n. 244/2007") e "1799" ("Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi - Acconto seconda rata o in unica soluzione - Art. 1, commi da 96 a 117, L. n. 244/2007").

Il codice per il saldo

Lo scorso 27 maggio, l'Amministrazione finanziaria (risoluzione n. 127/E) aveva istituto il codice tributo "1800" (denominato "Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi di cui all'art. 1, commi da 96 a 117, L. n. 244/2007"), da utilizzare per versare l'imposta sostitutiva a debito o per compensare l'eventuale eccedenza di ritenute d'acconto subite.

Gli acconti

Per i contribuenti minimi valgono - in materia di versamento - le regole Irpef (scadenze, acconti, rateazioni eccetera). Ciò vuol dire che l'acconto deve essere versato:

in unica soluzione entro il 30 novembre 2009, se l'importo dovuto è inferiore a 257,52 euro

in due rate (40% entro il 16 giugno 2009, ovvero entro il 16 luglio 2009 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo; 60% entro il 30 novembre 2009), se l'importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro.

Le somme dovute a titolo di saldo (codice "1800") e di prima rata di acconto (codice "1798") possono essere versate in rate mensili, fino a novembre. In tal caso, nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif." dell'F24 va riportato il numero della rata nel formato "NNRR" (numero della rata in pagamento - numero complessivo di rate).

Nel campo andrà riportato il valore "0101" se il contribuente sceglierà di versare la prima rata di acconto in un'unica soluzione.


Fonte: Agenzia Entrate

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