Il contribuente non può addurre a sua difesa che il ritardo nel pagamento dell'obbligazione tributaria sia dipeso da causa a lui non imputabile, se non dimostra la propria assenza di colpa. Il principio è stato espresso dalla Cassazione, con la sentenza n. 11593/2007. Nel caso in esame, una società ricorreva contro una cartella esattoriale, con la quale l'ufficio chiedeva il pagamento di sanzioni e interessi per ritardato versamento di un acconto Irpeg, giustificandosi con la mancata realizzazione di crediti nei confronti di un'Asl.

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