Le opere di urbanizzazione non possono qualificarsi, ai fini Iva, "accessorie" agli edifici residenziali, anche se questi sono costruiti nella medesima area nella quale tali opere devono essere realizzate. Il chiarimento è arrivato con la risoluzione n. 229/E, documento con il quale è stato altresì precisato che una società consortile, costituita nell'ambito della realizzazione delle opere edili, segue le regole Iva secondo la natura civilistica che assume il rapporto corrente tra la medesima e i suoi consorziati.

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