Le svalutazioni per rischio contrattuale delle opere ultrannuali, effettuate fino al periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data del 4 luglio 2006, concorreranno al reddito dell'esercizio in cui la commessa, o la porzione di essa suscettibile di autonoma consegna, è completata e il corrispettivo è liquidato a titolo definitivo. Anche se la possibilità di procedere alla deduzione in questione è stata eliminata dal decreto "Visco-Bersani", non c'è, perciò, l'obbligo di recuperarne l'importo a tassazione nel periodo di imposta 2006.

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