Si è spesso affrontato il problema di come collocare in contabilità il rimborso Iva auto, ora ci si deve occupare del trattamento tributario. Si è in presenza di una classica sopravvenienza attiva “propria” che rientra nella fattispecie disciplinata dal primo comma dell’art. 88 Tuir. Le sopravvenienze sono generalmente tassate in base al criterio di competenza quindi sono imponibili nel periodo di imposta nel corso del quale ne è diventata certa l’esistenza e ne sia determinabile in modo obiettivo l’ammontare.

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