È consolidato principio della Corte di Cassazione quello per cui - in tema di redditi di lavoro dipendente - l'indennità di trasferta prevista a favore degli ufficiali giudiziari dall'art. 133, D.P.R. n. 1229/1959, per gli atti compiuti fuori dall'edificio ove l'ufficio ha sede, ha intrinseca natura retributiva (e non di mero rimborso spese). Ne consegue la sua assoggettabilità ad IRPEF, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 48, comma 4, D.P.R. n. 917/1986 (nel testo applicabile ratione temporis).
(Cassazione civile Sentenza, Sez. trib., 11/05/2007, n. 10805)

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