In tema di motivazione dei provvedimenti relativi alla compensazione delle spese processuali, l'art. 2, comma primo, lett. A) della legge 28 dicembre 2005, n. 263, che ha sostituito il secondo comma dell'art. 92 c. p. c., il quale ora dispone che "Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti", non ha portata retroattiva e si applica solo ai procedimenti instaurati successivamente al 1 gennaio 2006.
(Cassazione civile Sentenza 01/03/2007, n. 4854)

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